Le agevolazioni spettano
solo con il riconoscimento del pregio storico-artistico.
Nessun beneficio negli altri casi
Il vincolo porta in dote gli sconti del Fisco
Il vincolo
storico-artistico può convenire, soprattutto
se riguarda un immobile, perché permette
di versare in misura ridotta tutti i principali
tributi e consente contratti di locazione libera.
Viceversa tutti gli altri vincoli a tutela del valore
ambientale di un fabbricato pongono solo limiti
al diritto di proprietà senza attribuire
alcun vantaggio.
Avere questa consapevolezza
dà una marcia in più ai professionisti
che danno consulenza ai proprietari degli immobili
(soprattutto architetti, ingegneri, geometri, commercialisti
e notai): siamo in Italia, un Paese in cui, secondo
l'Unesco, sono concentrati il 60% dei beni culturali
del mondo. Molti sono quindi gli immobili potenzialmente
tutelabili: non solo ville o castelli, ma anche
case nei centri storici medioevali, palazzi liberty
nei capoluoghi, cascine o masserie nelle campagne,
vecchie baite in montagna.
Immobili vincolati ai sensi
delle leggi statali. Ai fini architettonici i vicoli
ai sensi delle leggi statali sono di due tipi: il
primo è quello culturale (più in esteso,
quello artistico, storico, archeologico, etnoantropologico).
Grava su singoli oggetti (nei casi che qui si esaminano,
sugli immobili). L'altro è quello paesaggistico
e può anche riguardare beni immateriali,
come un panorama. Entrambi hanno come norma regolatrice
il Codice dei beni culturali (Decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42).
Vincolo culturale. Più
conosciuto come” storico-artistico”
è sempre imposto dallo Stato e, per lui,
dalle Soprintendenze che dipendono dal ministero
dei Beni culturali, ed è il principale oggetto
di questa pagina.
Il proprietario di un immobile
con tale vincolo è quasi sempre conscio della
sua esistenza, anche se capita che né lui
nei i professionisti a cui si rivolge conoscano,
o sappiano sfruttare a fondo i vantaggi di legge
che ne derivano (prova ne siano le numerose richieste
di rimborso per imposte pagate in sovrappiù).
Questa regola ha un'eccezione: gli immobili tutelati
prima del 1939, quando non esisteva ancora un Catasto
fabbricati: i provvedimenti di tutela, che sono
tutt'ora validi, possono essere sconosciuti perfino
alle Soprintendenze.
Vincolo paesaggistico-ambientale.
E’ delegato a Regioni, Province e singoli
Comuni, e, a volte, ad altri Enti, attraverso responsabilità
a cascata che dipendono in parte dalla norma statale
e, molto più, dalle decisioni degli organi
locali o dai piani paesistici regionali, se approvati.
I vincoli ambientali hanno
i contenuti più diversi e possono riguardare
parte di un singolo bene di un privato o tutto il
territorio di uno o più Comuni limitrofi.
Molto più spesso capita
che il proprietario (o il nuovo acquirente) di un
immobile con questo vincolo ignori la sua esistenza
e quindi la necessità di ottenere assensi
particolari in caso di ristrutturazioni. Esso può
per esempio riguardare interi quartieri o particolari
vie di una grande città, non solo i centri
storici più noti. Esempi tipici potrebbero
essere a Milano la zona attorno a via Benedetto
Marcello (parallela di Corso Buenos Aires), o l'isolato
in corso Vercelli tra via Scarpa, via Rasori e piazzale
Baracca, oppure diversi viali alberati a Torino
contraddistinti da buone presenze architettoniche,
o infine , all'interno del Comune di Genova, la
strada interprovinciale passo del Turchino-Passo
del Faiallo, per un tratto di 250 metri a monte
e a valle.
Le banche dati. Va subito
detto che un unico elenco dei beni con vincoli culturali
e/o ambientali non esiste, e quindi ogni statistica
è impossibile.
Per gli immobili con vincolo
culturale sarà accentrato presso il Sigec
(Sistema informativo generale del catalogo). Anche
grazie all'apporto tecnico dell'Enea la banca dati
Sigec (non ancora online) comprende oggi ben 2,5
milioni di schede di beni vincolati, tra cui gli
immobili sono attualmente 5.423: un dato che fotografa
una fetta minima della realtà, anche perché
molto tempo è stato speso a predisporre schedature
standard e quelle degli immobili si sono rivelate
le più difficili da redigere da parte delle
Soprintendenze. Sempre per gli stessi immobili,
una banca dati parallela, e in via di unificazione,
è predisposta dall'Istituto per il restauro.
Già disponibile via
web è invece la banca dati Sitap (Sistema
informativo territoriale, ambientale e paesistico),
che conta per ora segnalazioni di 6.328 documenti
di vincoli ambientali in 19 regioni (manca la Sicilia),
che possono riguardare anche territori assai vasti
(per esempio la Penisola Sorrentina).
Oggi il metodo più
sicuro per informarsi dell’esistenza di vincoli
e del loro contenuto resta ancora rivolgersi alle
Soprintendenze..
Documenti di vincolo ambientale
riportati nella banca dati Sitap
Regione
N. documenti
Regione
N. documenti
Piemonte
288
Toscana
571
Valle d’Aosta
81
Marche
316
Lombardia
804
Lazio
434
Trentino-A.Adige
256
Abruzzo
269
Veneto
963
Molise
44
Friuli-Ven. Giulia
52
Campania
196
Liguria
644
Puglia
152
Emilia-Romagna
241
Basilicata
33
Toscana
571
Calabria
74
Umbria
164
Sardegna
175
Totale
6.328
Fonte: elaborazione
Ufficio Studi Confappi-Federramministratori
Vantaggi: imposta
di registro sempre al 3%
Gli sconti fiscali Irpef
non hanno effetto sull'abitazione principale per
il semplice motivo che essa è, di fatto detassata.
Hanno invece rilievo, anche ai fini Ires, per tutti
gli altri immobili, ivi compresi nel computo anche
uffici, negozi e altri usi, dal momento che l'articolo
11 della 413/1991 non fa distinzioni a questo proposito.
Un capitolo interessante
riguarda le unità immobiliari locate: anche
in questo caso, infatti, secondo la giurisprudenza
tributaria, base imponibile non dovrebbe essere
il canone annuale (per quanto decurtato del 15%
di spese), bensì la rendita catastale ridotta.
Se così è, il risparmio programmabile
cresce a dismisura, in quanto è più
unico che raro che il canone annuo non superi, e
di gran lunga, qualsiasi rendita applicata all'immobile.
Ici. Per gli effetti sull'Ici
delle tariffe catastali minime si veda nel dettaglio
l'articolo in basso: il fatto che la base imponibile
non sia direttamente la rendita, ma il valore catastale,
ottenuto moltiplicando la rendita per un certo parametro,
rende comunque invariato il risparmio fiscale. C'è
da aggiungere che la legge 447/97 ha dato ai Comuni
la possibilità (ma non l'obbligo) di fissare,
per gli immobili vincolati, un'aliquota Ici inferiore
a quella minima del 4 per mille. Nei pochi comuni
che l'hanno colta, il guadagno fiscale è
ancora superiore.
Imposte sull'acquisto. L'imposta
di registro è comunque ridotta al 3% (anziché
il 7%), a prescindere dal fatto se l'immobile sia
o meno una prima casa e senza che abbia rilievo
se è classificabile come «di lusso»
ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969.
Ricordiamo infatti che gli immobili di lusso non
godono usualmente di Iva o registro ridotti, anche
se destinati a prima casa.
Le imposte ipotecarie e catastali
restano determinate invece nella misura ordinaria
(in misura fissa per le prime case e al 3% del valore
denunciato, per gli altri immobili).
Tecnicamente, inoltre, resterebbero
impossibili gli accertamenti fiscali se il valore
della compravendita denunciato non supera quello
catastale. Secondo la giurisprudenza (Commissione
Tributaria Centrale, 16 luglio 1988, n. 4121) il
valore catastale andrebbe determinato, in questo
caso, moltiplicando la rendita catastale ridotta
e aggiornata, per i relativi parametri (attualmente
110 per la prima casa e 120 per le altre abitazioni),
anche se le Entrate hanno negato questa agevolazione
(Circolare n. 34/1999)..
Tuttavia, non è
sempre detto che il gioco valga la candela. Infatti,
a intralciare l'opera di chi denuncia un valore
esageratamente basso, scatta il diritto di prelazione
nelle vendite di fabbricati vincolati da parte dello
Stato. Cioè l'obbligo, da parte del proprietario
e del notaio incaricato, di comunicare al ministero
dei Beni culturali l'avvenuta vendita e il prezzo.
Il ministero, la regione o altro ente pubblico territoriale
interessato hanno 60 giorni di tempo per decidere
se acquistare lui l'immobile oppure lasciarlo comprare
ad altri. Quindi chi denuncia un valore di compravendita
bassissimo rischia di essere letteralmente espropriato.
Ici: vantaggi fiscali
per gli immobili con vincolo storico-artistico
Immobili centrali di categoria
signorile e classe media, con 6 vani catastali di
consistenza (circa 100 mq)
Città
Prima casa
Altra abitazione
Ici (euro)
Ici ridotto per immobile vincolato (euro)
Risparmio fiscale (%)
Ici (euro
Ici ridotto per immobile vincolato (euro)
Risparmio fiscale (%)
Milano
774,49
244,03
81,9%
878,49
244,03
72,2%
Verona
580,51
66,05
100,0%
876,87
66,05
92,5%
Bologna
752,87
208,24
91,1%
978,71
208,24
78,7%
Firenze
708,11
227,76
100,0%
1.127,40
227,76
79,8%
Siena
378,25
330,25
77,4%
842,70
330,25
60,8%
Roma
972,86
392,88
81,9%
1.515,40
392,88
74,1%
Napoli
453,50
20,50
100,0%
774,38
20,50
97,4%
Lecce
175,00
128,85
100,0%
438,43
128,85
70,6%
Palermo
189,54
64,42
100,0%
386,54
64,42
83,3%
Fonte: Ufficio Studi
Confappi-Federamministratori
Tributi leggeri sulle
successioni
La prelazione
vale anche sulle donazioni, per le quali il valore
dell'immobile è determinato d'ufficio dallo
stesso soggetto che si avvale di tale diritto, un
caso abbastanza evidente di conflitto di interesse.
Naturalmente, però, ci si può opporre
alla stima, appellandosi a un esperto di nomina
congiunta del privato e dell'ente pubblico, oppure
al presidente del tribunale, che nominerà
un perito. A sua volta la stima del perito può
essere impugnata, ma solo per errore o manifesta
iniquità.
Successione. Sugli immobili
caduti in successione la prelazione non può
esercitarsi e pertanto la possibilità di
denunciare solo i valori catastali, ai fini del
calcolo delle imposte ipotecarie e catastali che
gravano comunque sulle eredità immobiliari,
tornerebbe a essere conveniente (salvo litigi tra
eredi sulla suddivisione).
Locazioni. La legge sugli
affitti abitativi (431/1998) ha "sganciato"
dalle sue regole gli immobili vincolati che per
tanto possono non solo essere locati a qualsiasi
canone (tranne che si scelga, come è improbabile,
quello concordato), ma anche per un qualsiasi periodo
di tempo, seguendo le sole regole del Codice civile.
A questi notevoli vantaggi va aggiunta la possibilità,
già citata, di pagare ridotte imposte al
momento della dichiarazione dei redditi.
Opere di ristrutturazione.
Dai redditi del contribuente é possibile,
al momento della presentazione della dichiarazione
dei redditi, applicare una detrazione d'imposta
del 19% delle spese sostenute per la protezione,
il restauro o anche la semplice manutenzione dell'immobile
vincolato (articolo 15 del Tuir).
Per i redditi d'impresa la
detrazione si trasforma in deduzione, per l'intera
spesa sopportata (articolo 100 del Tuir). Queste
agevolazioni sono cumulabili con quella del 36%
sulle opere di recupero (circolare Entrate n- 57/1998).*
Deve essere però certificata dalla Soprintendenza
la necessità delle spese, previo accertamento
della loro congruità effettuato d'intesa
con il competente ufficio del territorio del ministero
delle Finanze.
Le leggi statali, ma spesso
anche quelle regionali e locali, prevedono inoltre
contributi per il restauro. I contributi statali
possono essere a fondo perduto (fino al 50% della
spesa) o in conto interessi (abbattimento fino a
sei punti percentuali del tasso dei mutui per la
ristrutturazione). Naturalmente l'erogazione prevede
l'assenso delle Soprintendenze che riconosceranno
la necessità minore o maggiore della spesa.
Al vantaggio corrisponde però un onere: gli
immobili per i quali il contributo è concesso
devono essere resi accessibili al pubblico secondo
modalità fissate, caso per caso, da appositi
accordi.
A decidere
sono le Soprintendenze
Il decreto legislativo
n. 42/2004 prevede espressamente che il proprietario
o il possessore di un immobile possa richiedere
il vincolo storico artistico. A segnalare alla Soprintendenza
l’opportunità del vincolo può
essere anche un’associazioni volta alla tutela
e perfino qualsiasi privato cittadino.
La richiesta, per essere
presa in seria considerazione, andrà accompagnata
da una ricca documentazione (per esempio foto, piantine,
studi storici o artistici).
Unici arbitri del vincolo
sono i funzionari delle Soprintendenza, con notifica
motivata in dettaglio in base agli indirizzi dati
dal Ministero. Il vincolo può riguardare
solo l'aspetto esterno o solo quello interno, oppure
entrambi. Può perfino valere per un solo
elemento (un camino monumentale, un affresco sul
soffitto, delle finestre a bifora).
Il paradosso sta nel fatto
che i vantaggi fiscali garantiti a un immobile interamente
o parzialmente vincolato sono esattamente gli stessi.
Procedura del vincolo. Il
vincolo è preceduto in genere da una verifica
dell'interesse culturale o, più raramente,
è imposto direttamente con “dichiarazione
di interesse”.. Entrambi i procedimenti sono
notificati al proprietario, al possessore o al detentore
a qualsiasi titolo dell'immobile dalla Soprintendenza.
Anche la semplice verifica dell’interesse
culturale fa scattare le misure di tutela contro
opere edilizie non assentite o contro vendite senza
concessione del diritto di prelazione agli Enti
pubblici. .
L'interessato ha 30 giorni
di tempo per presentare ricorso amministrativo o
osservazioni al ministero dei Beni culturali, sia
per motivi di legittimità sia di merito.
Il ricorso comporta la sospensione degli effetti
della dichiarazione, fatta salva l'impossibilità
di interventi edilizi senza autorizzazione della
Soprintendenza e la possibilità di verifiche
e controlli del ministero.
Il ministero, sentito il
competente organo consultivo, decide sul ricorso
entro 90 giorni dalla sia presentazione, fatta salva
la possibilità di ricorrere al Tar e al Consiglio
di Stato..
Quali immobili di
privati possono avere un vincolo storico-artistico
1) Quelli che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante che non siano opera di
autore vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre
50 anni.
2) le ville, i parchi e i
giardini che abbiano interesse artistico o storico;
3) i siti minerari di interesse
storico od etnoantropologico;
4) i rustici che siano testimonianze
notevoli dell’economia rurale tradizionale;
5) le opere dell’architettura
contemporanea di particolare valore artistico;
6) gli studi d’artista;
7) i beni di interesse per
la storia della scienza e della tecnica aventi più
di cinquanta anni.
8) le vestigia individuate
dalla normativa della Prima guerra mondiale.
Fonte: elaborazione Ufficio
Studi Confappi-Federamministratori
Percorso ad ostacoli
per le opere edilizie
Gli svantaggi
del vincolo attengono, naturalmente, ai limiti ai
lavori che é possibile eseguire, in immobili
che spesso sono poco adatti a essere abitati. In
certi casi, perfino semplici lavori di manutenzione
ordinaria possono essere resi difficili: è
il caso di un mutamento del colore interno di un
intonaco, o dell'obbligo di ripristinare un'antica
tappezzeria.
Vi può essere la necessità
di utilizzare materiali edili e tecniche di conservazione
e restauro particolarmente costosi. Nel caso di
interventi sugli affreschi è previsto per
legge il ricorso a tecnici garantiti dall'Istituto
centrale del restauro.
Procedimento per opere edilizie.
Secondo il Testo unico dell'edilizia, referente
unico dell'interessato è lo Sportello unico
dell'edilizia che dovrebbe acquisire direttamente
dalla Soprintendenza atti di assenso, previsti per
gli interventi edilizi su immobili con vincolo storico-artistico
o ambientale. Non solo. lo Sportello dovrebbe fornire
ogni informazione sull'immobile: tuttavia, spesso
i professionisti che aiutano il privato hanno un
rapporto diretto con le Soprintendenze perché
gli Sportelli unici non esistono dappertutto o non
sono ancora "attrezzati".
Il Codice dei beni culturali
prescrive che la Soprintendenza rilasci l'autorizzazione
alle opere entro 120 giorni dalla ricezione della
richiesta, salvo sospensione in caso di richiesta
di ulteriore documentazione. Un ulteriore sospensione,
di 30 giorni al massimo, è possibile per
accertamenti tecnici. Trascorso inutilmente tale
termine l'interessato potrà diffidare la
Soprintendenza a rispondere entro 30 giorni: in
caso contrario l'assenso si riterrà accolto.
In caso di interventi soggetti
a Dia, la richiesta alla Soprintendenza sarà
antecedente alla presentazione della Dia con il
relativo progetto e l'atto di assenso verrà
allegato ad essi. Il ministero è competente,
al posto delle Soprintendenze, per gli assensi relativi
alle demolizioni, anche con successiva ricostruzione.
Sono possibili, nei casi
di "assoluta urgenza", interventi provvisori
per evitare danni al bene tutelato, purché
ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza.
Il Soprintendente, comunque, può ordinarne
la sospensione.
Il Soprintendente può
anche sospendere gli interventi su beni non vincolati
che giudica meritevoli di tutela. L'ordine si intende
revocato se entro 30 giorni non è comunicato
l'avvio del procedimento di verifica dell'interesse
storico-artistico o di dichiarazione di tale interesse.
Contemporaneamente alla richiesta
di intervento, il privato proprietario può
richiedere i contributi concessi ai sensi degli
articoli 35 e 37 del Codice, in genere pari al massimo
di metà della spesa sostenuta, tenendo conto
di eventuali contributi o agevolazioni fiscali concessi
per gli stessi lavori.
Obbligatori i lavori
per la conservazione
La conservazione dell'immobile
vincolato non è però una semplice
facoltà: è un obbligo di legge. Tant'è
vero che le Sovrintendenze possono imporla a proprietario
a sue spese, inviando un'apposita relazione tecnica.
Quest'ultimo ha 30 giorni per fare osservazioni.
La Soprintendenza fissa anche un termine per la
presentazione del progetto, che andrà trasmesso
a sua cura anche al comune o alla città metropolitana,
che possono esprimere parere motivato entro 30 giorni
dalla ricezione della comunicazione. In caso di
interventi di particolare rilevanza il Ministero
può contribuire agli esborsi necessari.
Qualora il proprietario non
provveda, il ministero può intervenire direttamente,
determinando la somma da porre a carico del proprietario
stesso.
La tutela indiretta. Il Codice
dei beni culturali, riprendendo in ciò tutte
le norme precedenti, riafferma la cosiddetta tutela
indiretta degli immobili vincolati, che riguarda
altri immobili circostanti, che vincolati non sono.
Si tratta in sostanza di porre tutti i divieti necessari
perché non siano alterati il decoro ambientale,
l'integrità, la prospettiva e la luce dei
beni protetti. Di conseguenza i proprietari degli
immobili vicini possono avere vincoli di inedificabilità
e sopraelevazione, distanze tra le costruzioni maggiori,
obbligo di uso di certi materiali piuttosto che
altri (per esempio tegole in cotto o intonaci di
certi colori), limiti al parcheggio e all'installazione
di attività commerciali e via elencando.
In cambio, non hanno nulla:
né agevolazioni fiscali, né contributi
e tanto meno un indennizzo (un'eccezione d'incostituzionalità
in proposito è stata dichiarata infondata
dalla Corte costituzionale, 4 luglio 1974, n. 202).
Contro l'opportunità del vincolo di tutela
indiretta è possibile ricorrere al giudice
amministrativo solo per vizi di legittimità
relativi all’atto o al suo iter procedurale.
Anche il vincolo di tutela indiretta va trascritto.
Le Sanzioni per
i proprietari di immobili con vincolo culturale
Opere senza autorizzazione
e inosservanza dell’ordine di sospensione
dei lavori
Esecuzione a proprie spese del ripristino. Arresto
da sei mesi ad un anno e ammenda da euro 775 a euro
38.734, 50
Uso incompatibile o pregiudizievole
Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da euro
775 a euro 38.734, 50
Inosservanza prescrizioni di tutela indiretta
Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da euro
775 a euro 38.734, 50
Vendita senza concessione di prelazione
reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50
a euro 77.469
Chi non ottempera ad un ordine impartito dall’autorità
preposta alla tutela dei beni culturali
se il fatto non costituisce un più grave
reato, arresto fino a tre mesi o ammenda fino a
euro 206
Collocazione cartelli pubblicitari
da Euro 343,35 a Euro 1.376,55
Fonte: elaborazione
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Gioco al ribasso
per le rendite catastali
Cardine principale
delle agevolazioni fiscali sugli immobili con vincolo
storico-artistico è una norma inserita nell'articolo
11, comma 2, della legge 413/1991. La disposizione
prevede che «in ogni caso, il reddito degli
immobili riconosciuti di interesse storico o artistico,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 1089/39...è
determinato mediante l'applicazione della minore
tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni
della zona censuaria nella quale è collocato
il fabbricato».
Per quanto riguardi apparentemente
solo le imposte sui redditi, il dettato ha importantissimi
effetti anche su tutti quei tributi immobiliari
che determinano la loro base imponibile sulla rendita
catastale, e più in particolare l'Ici e le
imposte sui trasferimenti, cioè registro,
Iva, ipotecarie e catastali, applicate alle compravendite,
alle donazioni e alle successioni.
Se infatti la base per determinare
la tariffa catastale (che andrà poi moltiplicata
per la consistenza espressa in vani o metri quadrati)
è quella della minore tariffa nella zona
censuaria, i risparmi fiscali che si ottengono possono
essere altissimi (dal 60 al 100% per l'Ici, meno
per altri tributi). Lo sconto è tanto più
alto, in percentuale, quanto più l'immobile
sarebbe altrimenti classificato come «di pregio»,
se fosse applicata la sua "tariffa naturale".
E' opportuno, per farsene
una ragione, fare qualche esempio. A Milano, nella
zona censuaria centrale, la tariffa minima catastale
di un fabbricato è pari a 77,47 euro a vano
catastale, contro i 612,20 euro di una tariffa media
per le abitazioni di lusso (categoria. A/1), i 278,88
euro delle abitazioni signorili (categoria A/2)
e i 222,08 euro di quelle medie (A/3). Ne consegue
che il risparmio di tariffa è, sempre in
media, pari all'87% rispetto al lusso, il 72% rispetto
al signorile, e al 65% rispetto alle abitazioni
civili. Tale risparmio si ripercuote esattamente
nell'Ici (e più vistosamente su quella per
l'abitazione principale) nonché sulla base
imponibile Irpef.
Per le imposte di trasferimento
gli sconti fiscali possono essere, almeno sulla
carta, ancor più consistenti, ma esistono
anche le controindicazioni elencate nel servizio
in alto a sinistra.
La giurisprudenza. Una lotta
durata anni ha contrapposto il Fisco, in sede di
Commissioni tributarie, Tar e Cassazione, in merito
all'interpretazione dell'articolo 11 della legge
413/1991, su quando è possibile applicare
agli immobili vincolati le tariffe catastali ridotte.
Oggi è possibile affermare con una certa
sicurezza che i contribuenti possessori di immobili
vincolati l'hanno spuntata su tutta la linea, tant'è
vero che le Finanze hanno finito per riconoscere
quasi tutte le loro richieste in circolari e risoluzioni.
Oggetto del contendere è
stato il fatto se la rendita ridotta fosse o meno
applicabile anche a imposte diverse dall'Irpef-Irpeg
(ora Ires) e se fosse possibile ottenere rimborsi
per quanto pagato in più, per Irpef, Ici
e compravendite. Riferendosi solo alle sentenze
favorevoli al cittadino in sede di Cassazione, si
possono elencare queste: n. 2442 del 18/3/1999;
n. 5740 dell'11/6/1999; n. 7408 del 13/7/1999; n.
10135 del 2/8/2000; n. 12790 del 19/10/2001; n.
13687 e 13694 del 22/7/2004; n. 15531 dell'11/8/2004.
L'ultima trincea di battaglia
dell'agenzia delle Entrate è stato stabilire
se i cittadini avessero diritto di riportare nella
dichiarazione dei redditi la rendita ridotta anche
in caso di locazione di immobili non abitativi.
Con la circolare n. 9 del 14 marzo 2005 le Finanze
lo hanno negato. Ma nel frattempo la Cassazione
ha dato ancora loro torto, con le sentenze n. 2178
del 3 febbraio 2005, e 10860 del 31 marzo 2005.
La commissione Finanze della Camera, ha altresì
approvato una risoluzione nella seduta del 25 ottobre
2005 che impegna il Governo a recepire le sentenze
di Cassazione.
Fonte: www.confappi.it
- 07/11/2005