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Quali
tributi si pagano sugli immobili acquistati?
Salvo (rare) eccezioni, è presto detto:
dipende se si acquista la prima abitazione oppure
un altro tipo di immobile. Nel primo caso si verserà
al Fisco il 3% del valore denunciato a titolo di registro
più 336 euro (immobili venduti da privato)
oppure il 4%, sempre del valore denunciato a titolo
di Iva più 504 euro (immobili nuovi venduti
da impresa che ha come scopo la loro costruzione o
commercializzazione). Negli altri casi il tributo
sale al 10% del valore denunciato (più 504
euro fissi di imposte di registro, ipotecarie e catastali,
in caso di acquisto con Iva).
A parte vanno calcolate l’imposta di bollo (appena
cresciuta a 230 euro per la trasmissione telematica)
nonché gli onorari notarili che tributi non
sono, ma possono incidere notevolmente sulla cifra
da sborsare e sono strettamente legati alla complessità
dell’atto.
Prima casa: condizioni
E’ ben chiaro che l’acquisto come prima
casa permette succosi risparmi: ecco quindi i requisiti
necessari per poterne godere. L’abitazione,
innanzitutto, non deve essere “di lusso”
ai sensi del Dm 2/8/1969 (lo sono solo gli immobili
di elevatissimo pregio). Deve essere situata nel comune
dove l’acquirente ha stabilito o stabilirà
(entro 18 mesi) la propria residenza, o dove svolge
la sua attività. Una dichiarazione in tal senso
va inserita nel rogito Eccezioni sono previste solo
per chi risiede all’estero e per il personale
di polizia, carabinieri, guardia di finanza, guardie
carcerarie e forestali. Nel rogito bisogna anche dichiarare
di non essere titolare esclusivo (o in comunione con
il coniuge) di diritti reali su un’altra casa
di abitazione nel comune dove è situato l’immobile.
Inoltre non bisogna aver goduto degli sconti “prima
casa” su altra abitazione comprata in tutto
il territorio nazionale. Vi è un’eccezione:
il caso in cui si venda e si acquisti un’altra
prima casa entro un anno. Allora viene a decadere
anche un altro divieto: quello di rivendere l’appartamento
comprato con le agevolazioni entro cinque anni da
quando lo si è acquistato.
Pertinenze
Le agevolazioni fiscali non valgono solo sulle abitazioni,
ma anche sulle pertinenze acquistate con lo stesso
rogito o perfino successivamente (in quest’ultimo
caso solo se l’atto è soggetto a imposta
di registro e non a Iva). Unica condizione che si
compri una sola pertinenza per tipo (per intenderci,
un solo box o un solo posto auto).
La giurisprudenza e le circolari dell’agenzia
delle Entrate si sono più volte occupate di
varie situazioni “di confine”, interpretando
la legge. Si ha ormai la certezza che è possibile
acquistare contemporaneamente due appartamenti al
fine di unificarli in un solo. Unico limite: che non
assuma le caratteristiche di alloggio “di lusso”.
Assai recente invece è l’inversione di
marcia del Fisco in merito alla possibilità
di ampliare la prima casa esistente in seguito, acquistando
altri locali da inglobare e godendo nonostante ciò
degli sconti fiscali. La risoluzione del 25 febbraio
2005,n. 25 lo ha concesso a patto che i locali aggiunti
non costituiscano un nuovo appartamento né
abbiano consistenza tale da poter essere destinati
a costituire una nuova unità immobiliare”.
Un caso abbastanza comune, soprattutto se si parla
di inglobamento di sottotetti altrui.
Categorie catastali
Le Finanze hanno voluto poi sottolineare, in varie
circolari, che la destinazione formale dell’immobile
prevale su quella di fatto. Perciò non è
possibile acquistare come abitazione un immobile classificato
in Catasto , per esempio, come ufficio anche se da
sempre abitato. Parallelamente, però, si gode
lo stesso dell’agevolazione anche se si possiede
nello stesso comune un immobile utilizzato come abitazione,
ma classificato altrimenti dal Catasto.
Le sezioni unite della Cassazione, con sentenza fatta
propria dall’Erario, hanno analizzato anche
il caso di chi, in buona fede, dichiara nel rogito
di voler stabilire entro 18 mesi la residenza nel
comune ove è ubicato l'immobile, ma poi non
lo fa per circostanze di forza maggiore. Si è
risolto così: l'ufficio del registro ha tre
anni di tempo per far rilevare la decadenza dei benefici,
a partire dalla data in cui ha la possibilità
di contestare al contribuente la perdita delle agevolazioni.
Tale data dipende dal caso concreto. Per esempio,
se il contribuente si stabilisce altrove, i tre anni
scattano dal momento del suo trasferimento. Se la
casa era occupata da inquilini, dal momento in cui
l’alloggio è vuoto. Se l’immobile
viene integralmente ristrutturato, dalla data in cui
diviene agibile. E così via.
Il bonus sul riacquisto
Sempre nel campo delle facilitazioni alla prima casa
vi è la possibilità di detrarre dai
tributi da pagare quanto si era già versato,
a titolo di imposta di registro o di Iva, per comprare
a suo tempo la prima casa che ora si vende. Presupposto
indispensabile è che si passi da una prima
casa comprata con le agevolazioni a un’altra
prima casa, anch’essa acquistata con sconti
fiscali analoghi, e che entrambe le volte si sia stati
in possesso dei necessari requisiti. In caso di nuovo
acquisto da privato, lo sconto si fruisce in genere
immediatamente: ci pensa il notaio a scalare quanto
versato dai tributi che occorre ora liquidare. Viceversa
se la nuova compravendita è soggetta a Iva,
l’operazione è più complessa:
la detrazione va infatti operata dall’Irpef
al momento della dichiarazione dei redditi, a iniziare
da quella che si presenta l'anno seguente all'acquisto
(altrimenti si perde l'agevolazione). Altrimenti resta
possibile uno sconto sulle somme dovute a titolo di
ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o
assistenziali o di premi per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.
Fonte: www.confappi.it
- 26/04/2005
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