Manutenzione ogni
due o quattro anni secondo l’età o
la potenza dell’impianto
Test caldaie, tempi
allungati
Non più ogni dodici
mesi, ma ogni due o quattro anni i controlli sulle
caldaiette singole, da annotare sull’apposito
libretto. Certamente un bel risparmio per il cittadino,
che non sarà più costretto a pagare
con troppa frequenza i tecnici che eseguono la verifica
e una battaglia vinta per le associazioni dei consumatori
(in primo piano, Adiconsum), che sostenevano che
si esagerava. Ma, secondo alcuni, una disposizione
criticabile, perché dirada le verifiche proprio
sugli impianti termoautonomi, che sono quelli più
a rischio di incidenti. Infatti i generatori calore
condominiali sono in genere gestiti dall’amministratore
del palazzo che non ha alcun interesse a non effettuare
le verifiche, dal momento che non le paga di tasca
sua, e perdipiù è solito delegarle
a una ditta esterna (il cosiddetto “terzo
responsabile dell’impianto calore”)
che per contratto deve eseguirle regolarmente.
I termini. A stabilire l’allungamento
dei tempi è il decreto legislativo 18 agosto
2005, n. 192 che, a dire il vero, prevede criteri
quantomeno ambigui. Infatti vi si afferma che il
primo criterio per stabilire la tempistica dei controlli
sono le istruzione tecniche redatte dal costruttore
dell’impianto, il secondo sono le norme dell’Ente
di unificazione (Uni) e solo in loro mancanza si
ricorre alle scadenze stabilite dal decreto. Che
sono, più in dettaglio:
a) ogni quattro anni per
le caldaie appena installate con potenza inferiore
a 35 Kw (per intendersi, gli impianti termoautonomi);
b) ogni due anni per quelle
con più di otto anni di età;
c) ogni anno per le caldaie
con potenza uguale o superiore a 35 Kw;
d) un ulteriore controllo
semestrale, ma solo del rendimento energetico, per
quelle oltre 350 Kw di potenza termica.
Ambiguità. Benché
in teoria a prevalere siano le istruzioni tecniche
del costruttore (che, a scanso di responsabilità,
prescriverà verifiche frequenti) e in seconda
battuta le norme Uni (di cui i proprietari ignorano
il più delle volte perfino l’esistenza)
, la pratica insegna che ci si rifà sempre
alle scadenze di legge, anche perché le istruzioni
sono spesso introvabili.
Comuni e province destituiti
L’altra radicale novità del decreto
è di por fine alle competenze dei comuni
sopra i quarantamila abitanti e alle province, per
la restante parte del territorio nazionale, che
gestivano i controlli a tappeto sulle caldaie esistenti..
Più precisamente, si tiene ancora in vita
il vecchio sistema per due anni. Dopo questo biennio
tale ruolo sarà assunto dalle Regioni (che
attualmente, non hanno alcun ufficio preposto).
Esse hanno campo d’azione libero. Per esempio,
potranno decidere di delegare di nuovo a Comuni
e province questo compito. Oppure di tenere per
sé l’incarico. O infine di attribuire
i controlli ad altri enti.
Copertura dei costi. Non
è finita. E’ messa in forse anche la
copertura dei costi delle verifiche, che la legge
n. 10 attribuiva senz’altro all’utenza.
Si utilizza una formula ambigua: “le regioni
assicurano che la copertura dei costi avvenga con
una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali
così da garantire il minor onere e il minor
impatto possibile a carico dei cittadini”.
Dietro alle nuova norme si intravede senz’altro
la pressione di alcune associazioni dei consumatori,
che da anni denunciano l’ingiustizia della
cosiddetta “tassa caldaie” che sono
costretti a pagare anche i cittadini che hanno un
impianto perfettamente in ordine.
Competenze regionali. “Non
discuto se chi tutela i consumatori ha ragione o
meno” ribatte Bruno Villavecchia, per anni
a capo dei controlli comunali alle caldaie in provincia
di Milano e ora a direttore dell’ Agenzia
milanese mobilità e Ambiente: “Resta
il fatto che le strutture comunali e provinciali
perdono la certezza di avere una sicura fonte di
finanziamento, l’utenza, perché qualsiasi
criterio adottato diverrà contestabile, perché
poco equo. D’altra parte mi pare poco probabile
che le Regioni siano disposte ad accollarsi, anche
solo in parte, il costo dei controlli. Ma, soprattutto,
il nuovo decreto demolisce il lavoro messo in piedi
da comuni e province, costato anni di impegno. Al
posto degli attuali uffici di controllo locali ne
dovranno sorgere di nuovi, strutture prive di esperienza
e di personale qualificato e perdipiù dipendenti
da un ente, come la Regione, che ha un ruolo essenzialmente
normativo e non di lavoro sul campo”.
Nuovi obblighi burocratici.
Il decreto, infine, istituisce un ulteriore compito
burocratico: il tecnico addetto deve, dopo la manutenzione,
non solo compilare le apposite pagine del libretto
che il proprietario deve conservare in casa (detto
“libretto di impianto”, per le caldaie
sotto i 35 kw e “libretto centrale”
per quelle di potenza superiore) ma anche redigere
un apposito ““rapporto di controllo
tecnico” anch’esso “sdoppiato”
a seconda delle stesse potenze termiche. Sia il
rapporto che il libretto vanno conservati dal proprietario
della caldaia (o dall’amministratore condominiale
se il riscaldamento è centralizzato) e vanno
esibiti in caso di verifiche. Bisogna aggiungere
che i due documenti sono, almeno in parte, identici,
dimostrando in ciò l’attrazione fatale
verso moduli e formulari di chi sforna le norme.
Tariffe ridotte per
chi autocertifica la manutenzione
Il meccanismo attuale
delle verifiche agli impianti termici
Le verifiche di rendimento
degli impianti termici sono attualmente delegate
alle province, fatta eccezione per i comuni sopra
i 40 mila abitanti che le gestiscono in proprio.
Ci sono voluti anni di gestazione, ma ora funzionano
a pieno ritmo in molte grandi città (per
esempio Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli) nonché in molti altri capoluoghi
e province (citando a caso, in un elenco che non
è certo esaustivo, Bergamo, Brescia, Caltanissetta,
Catanzaro, Chieti, Cremona, Cuneo, Ferrara, Foggia,
Mantova, Massa , Modena, Grosseto, Imperia, Lucca,
Pavia, Pescara, Pistoia, Perugia, Prato, Reggio
Calabria, Rimini, Savona, Trento Udine ,Varese,
Vercelli, Verona Vicenza) anche se non mancano “buchi”
importanti , soprattutto al Sud (dove peraltro il
problema degli impianti di riscaldamento è
meno pressante). In talune province (per esempio,
in quelle piemontesi) sono stati affidati all’Agenzia
regionale dell’ambiente, mentre altre (quella
di Milano) hanno preferito creare propri uffici.
Cosa si controlla. I criteri
di legge sono questi: i tecnici hanno l’incarico
di verificare ogni due anni che tutti gli impianti
termici abbiano rendimenti che rientrano nei parametri
di legge, che le manutenzioni ordinarie vengano
effettuate con la periodicità prevista e
che la documentazione di impianto (i libretti di
impianto o centrale) sia presente e aggiornata.
Tuttavia nel caso in cui il proprietario di un impianto
termoautonomo (sotto i 35 Kw di potenza) invii all’organo
preposto un documento di autodichiarazione compilato
dal suo manutentore (l’allegato H al dpr 551/99),
l’impianto stesso riceve una sorta di attestazione
di qualità (diversamente denominata a seconda
delle località, per esempio come bollino
“verde”, “calore pulito”
o “caldaie sicure”). Solo il 5% degli
impianto così certificati sono sottoposti
a controlli.
Cultura del risparmio. Gli
enti locali si sono ben presto resi conto che i
loro scopo non era tanto colpire i trasgressori
, cioè gli utenti con impianti non a norma
o privi della necessaria documentazione, quanto
quello di creare una cultura della manutenzione.
Perciò se una visita aveva un esito negativo,
si è spesso preferito, anzichè irrogare
le sanzioni di legge, dare un periodo di tempo all’utilizzatore
per adeguarsi alle norme o per procurarsi il necessario
libretto di impianto, per poi ripassare per la verifica
definitiva (che in ben pochi casi si è conclusa
con l’ordine di disattivare l’impianto,
restato insicuro o sotto i rendimenti previsti).
Costi dei controlli Ovviamente
la rete delle verifiche ha un costo, che la legge
n. 10/1991 aveva deciso fosse a carico dell’utenza.
Al lato pratico si è deciso quasi dappertutto
di “spalmare” tale costo su tutti gli
utenti, creando una sorta di “tassa caldaie”.
L’invio dell’autocertificazione ha un
costo ridotto e convenzionato (variabile da 5 a
9 euro per le caldaie termoautonome). Viceversa
il controllo degli impianti non autocertificati
, che è sempre a carico dell’utente,
ha un costo che è, in media, di dieci volte
superiore(vedi tabella 1).
Prezzi convenzionati.
Comuni e province, inoltre, hanno firmato con associazioni
di categoria e singoli artigiani convenzioni che
stabiliscono tariffe massime per le operazioni di
manutenzione, per ridurre i costi all’utenza
(vedi tabella 2).
Controlli degli impianti
termici termoautonomi: i costi per l’utente
(euro)
Città
Presentazione della autocertificazione*
Controllo su impianto senza autocertificazione
Provincia**
Presentazione della autocertificazione*
Controllo su impianto senza autocertificazione
Roma
5,00
85,00
Napoli
7,75
77,00
Milano
5,16
54,00
Vicenza
9,00
80,00
Bologna
4,00
85,00
Roma
7,50
75,00
Venezia
6,00
78,00
Caltanissetta
9,50
48,00
Napoli
7,75
77,00
Torino
7,00
60,00
Brescia
5,16
61,17
Chieti
7,75
94,54
Salerno
16,00
80,00
Savona
8
61,97
Costi convenzionati
di un contratto di manutenzione biennale*
(due verifiche
annuali e un controllo di combustione biennale,
caldaia fino a 35 kw)
Città
Euro (Iva inclusa)
Provincia
Euro (Iva inclusa)
Milano
165,27
Roma
135,00-175,00
Venezia
155,00-165,00
Genova
151,00
Firenze
161,14
Verbania
110,00
Bologna
196,8
Pavia
160,00
Padova
204,00
Cosenza
120,00
Napoli
130,00
Caltanissetta
120,00
Rimini
152,00
Bologna
164,00
Torino
145,00
* I costi sono quelli
massimi adottati da un elenco di imprese convenzionate
con il Comune o con la Provincia (per i comuni sotto
i 40 mila abitanti). Solo una parte dei comuni e
delle province hanno stipulato convenzioni
Fonte: Indagine a campione
Confappi-Federamministratori
I criteri per essere
“a norma”
Sicurezza da
coniugare al risparmio
Quando un
impianto di riscaldamento è “a norma”?
Prima di rispondere, occorre chiarire che i criteri
per stabilire l’adeguatezza sono due. Il primo
attiene alla sua sicurezza, cioè al pericolo
di scoppi, incendi o avvelenamenti dell’aria
interna ai locali che lo ospitano. Il secondo, invece
, al risparmio e al rendimento energetico, cioè
alla sua capacità di produrre calore senza
consumare troppo combustibile e senza inquinare
l’aria delle città.
Le esigenze di sicurezza
e quelle di risparmio energetico possono essere
in netta contraddizione tra di loro. Basta un po’
di buon senso, infatti, per capire che il risparmio
energetico perfetto si ottiene sigillando completamente
tutti gli infissi di un appartamento, per conservare
il calore. Una misura che può presentare
rischi altissimi per la sicurezza, in quanto viene
a mancare la necessaria aerazione dei locali in
cui si vive. Perciò le norme esistenti cercano
un intelligente compromesso tra queste due diverse
istanze.
L’impianto sicuro.
Che sia alimentato a metano, a gasolio, a gas propano
liquido, a carbone o a legna, un impianto di riscaldamento
funziona attraverso un ciclo: la combustione avviene
grazie all’ossigeno prelevato all’esterno
dell’apparecchio e sempre all’esterno
vanno scaricati i fumi che ne derivano. Qualsiasi
ostacolo frapposto a questo ciclo (poco ossigeno
disponibile, scarico intasato) è causa di
incidenti.
I casi di camini intasati
esistono, ma sono più rari. La gente rischia
più spesso la propria vita aerando poco i
locali, cioè fornendo poco ossigeno alle
fiamme che bruciano. Dalla combustione, anziché
formarsi anidride carbonica, si forma allora il
micidiale ossido di carbonio. Si tratta di un gas
del tutto inodore, capace di uccidere nel giro di
dieci minuti una persona in buona salute, dopo averle
causato una progressiva spossatezza di cui la persona
colpita non è spesso in grado di capire il
motivo. Se si sta dormendo, capita di non accorgersi
di quello che succede. Se si è svegli, si
può attribuire il malessere ad altre cause
(per esempio un intossicazione del cibo). E così
si rischia di morire stupidamente, quando sarebbe
bastato aprire una finestra per salvarsi. Ecco perché
le norme tecniche danno largo spazio ai problemi
dell’aerazione dei locali e degli scarichi
dei fumi.
Particolari attenzione è
posta perciò alle caldaie che si riforniscono
di ossigeno prelevandolo dai locali in cui sono
poste, attraverso una finestrella aperta. Esse,
innanzitutto, non possono essere poste indeterminati
locali a rischio (camere da letto, bagni). Inoltre
anche nelle altre stanze (cucine e soggiorni) debbono
essere praticate delle apposite aperture sempre
aperte per aerazione, che danno all’esterno
dell’edificio, il cui diametro deve essere
proporzionale alla potenza non solo della caldaia
ma anche di tutti gli altri apparecchi che bruciano
ossigeno nello stesso locale (per esempio una piastra
di cottura a gas). Quando l’apertura è
impraticabile nel locale che ospita il generatore
calore, va fatta in un altro adiacente (purché
non si tratti di una camera da letto o di un locale
comune del palazzo). , In tal caso occorrerà
maggiorare la fessura tra porta e pavimento dell’infisso
che separa le due stanze: l’ampiezza della
fessura deve essere perlomeno uguale a quella prevista
per l’apertura.
Viceversa le caldaie termoautonome
di nuova concezione (il cosiddetto “tipo C”),
che pesano l’aria dall’esterno attraverso
appositi condotti, possono essere disposte ovunque.
Le caldaie devono poi devono
avere un apposito dispositivo blocchi il loro funzionamento
se i camini di scarico non “tirano”.
I rischi da intossicazione da gas sono infine ridotti
odorizzando chimicamente il metano. Il gas è,
di per sé, inodore: il tipico puzzo che si
avverte è dato dall’aggiunta di sostanze
che segnalano a chi lo usa le fuoriuscite, in modo
da permettergli di aerare i locali.
L’impianto efficiente.
Per essere efficiente un impianto deve avere un
generatore con una buona resa termica (misurabile
con un apposito apparecchio), deve subire regolari
manutenzioni (i particolare, la pulizia degli ugelli),
deve scaricare fumi a temperatura non eccessiva
e deve essere ospitato in un ambiente, opportunamente
coibentato. I generatori che non superano le prova
di rendimento debbono essere, per legge, sostituiti.
.
Altri ceck
Un’attestazione
per gli erogatori
I controlli di comuni e province
non sono le uniche verifiche esistenti sugli impianti
calore: vi sono anche quelle gestite dalle aziende
di distribuzione del metano, che per ora riguardano
solo i nuovi allacciamenti del contatore, ma che
presto dovrebbero coinvolgere anche agli altri impianti
, prima quelli ristrutturati o modificati e poi
tutti quelli esistenti.
In sostanza le aziende del
gas, prima di attivare la fornitura, chiedono agli
utenti di inviare, insieme alla domanda, un’attestazione
di corretta esecuzione dell’impianto da parte
dell’installatore. Lasciano poi un certo periodo
di tempo dopo l’attivazione (un mese, prorogato
provvisoriamente fino a sei da una recente delibera
dell’Autorità del gas) per spedire
anche la dichiarazione di conformità dell’impianto
stesso, che l’ installatore è obbligato
dalla legge a compilare non appena consegna il lavoro
finito al suo cliente. Se la dichiarazione non perviene,
l’erogazione del metano viene sospesa.
Questa procedura, applicata
oggi a tutti gli impianti nuovi, dovrebbe essere
resa obbligatoria anche per quelli ristrutturati
a partire da ottobre 2007. Infine da ottobre 2008
partiranno anche verifiche documentali a campione
sugli impianti esistenti. I cittadini che riceveranno
la richiesta, saranno insomma costretti a spedire
la documentazione che certifica la sicurezza alle
aziende distributrici, pena l’interruzione
della fornitura.
Ci si può chiedere
il perché esistano due tipi di ispezioni
sugli impianti di riscaldamento, la prima gestita
dagli enti locali e l’altra dalle aziende
di distribuzione. Alla domanda risponde Franco Castorina
, segretario nazionale del Comitato italiano gas,
l’ente che detta le regole tecniche: “Non
si tratta di una duplicazione. Infatti i controlli
gestiti dagli enti locali sul campo, appartamento
per appartamento, dovrebbero riguardare esclusivamente
il rendimento degli apparecchi termici, ed essere
effettuati ai sensi delle norme sul risparmio energetico
(legge n. 10 del 1991, Dpr 412/1993). Al contrario
le verifiche di competenza dei distributori del
gas dovrebbero accertare la sicurezza dell’impianto
di riscaldamento, ai sensi della legge n. 40 del
1990 e delle norme dettate dal Cig, il Comitato
italiano gas”.
Ribatte Bruno Villavecchia,
dell’Agenzia milanese Mobilità e Ambiente:
“In pratica le cose non stanno affatto così.
Infatti le leggi sul risparmio energetico non trascurano
affatto il fattore sicurezza. Tant’è
vero che, per esempio, nei libretti da tenere insieme
alla caldaia è fotografato tutto l’impianto,
comprese le aperture di aerazione che devono essere
praticate nei muri dei locali che ospitano le caldaie.
E così i tecnici comunali si sono spesso
sentiti autorizzati a sigillare gli impianti insicuri,
senza ritenere di aver commesso un abuso di potere.
Del resto è davvero assurdo che un controllore
che si trovi di fronte a un impianto pericoloso
si scrolli di dosso ogni responsabilità a
proposito, appellandosi alle sue competenze burocratiche.
Quindi la duplicazione esiste, eccome”.
Sia come sia, il contrasto
tra controllori sul campo e verificatori via posta
non è per ora ancora esploso (tranne che
in dibattiti e circolari): in futuro, però,
quando partiranno le verifiche delle aziende di
distribuzione del gas coinvolgeranno anche gli impianti
esistenti, sarà inevitabile.
Percentuale di impianti
a gas esistenti da sottoporre a verifica
Anni termici (periodo compreso
tra l’1/10 e il 30/9 dell’anno successivo)*
impianti obbligatoriamente da verificare
impianti che si possono verificare
%
Stima numero annuale impianti
%
Stima numero annuale impianti
2007-2008
1%
185.000
3%
550.000
2008-2009
2%
370.000
4%
740.000
anni successivi
3%
550.000
5%
925.000
Tutti gli impianti
nuovi sono comunque sottoposti a verifica dall’ottobre
2004
Fonte: Ufficio Studi Confappi
(su stima Uni-Cig di 18,5 milioni di impianti termici)
Costi per l’utente
delle verifiche sugli impianti a metano
(addebitati dal distributore
del gas al venditore e da quest’ultimo “caricato”
in bolletta all’utente finale
Tipo di prestazione
euro
Accertamento impianto portata termica fino a 34,8
Kw
40
Accertamento impianto portata termica da 34,8 Kw
a 116 kw
50
Accertamento impianto portata termica oltre 116
kw
60
Mancato invio da parte del cliente finale della
documentazione richiesta dal distributore nei tempi
previsti
15
Sospensione della fornitura gas
30
Verifica da parte del comune sugli impianti di utenza*
60
* su impianti controllati
dal distributore nell’anno precedente, con
esito positivo, o impianti per i quali l’utente
finale non ha avuto l’assenso all’allacciamento
** vedi tabella 3. La penale
non va caricata in bolletta all’utente finale.
I documenti da avere
Oltre a un impianto efficiente
e sicuro, occorre per legge fornire ai cosiddetti
"verificatori" una serie di documenti
Potenza impianto
Documenti da esibire
Tutti gli impianti
Libretto di impianto o centrale(DPR 412/93). Libretto
d'uso e manutenzione (UNI 10389)
Tutti gli impianti realizzati dopo il 13/3/1990
Dichiarazione di conformità rilasciata al
termine dei lavori di installazione, modifica e/o
straordinaria manutenzione su impianti di riscaldamento
e su impianti per il trasporto e l'utilizzo del
gas (con allegati e progetti ove richiesto).
Potenza minore a 35 Kw realizzati prima del 13/3/1990
Data realizzazione edificio o attestazione del proprietario
data di realizzazione dell'impianto (documentazione
o dichiarazione sostitutiva di atto notorio). Verifica
della rispondenza dell'impianto ai requisiti di
sicurezza (UNI 10738) con giudizio di positività
apposto sull'allegato II al D.M. 26/11/98
Potenza superiore a 35 kw
Pratica ISPESL (D.M. 01.12.1975 ).
Potenza superiore a 116 kw
Pratica VV.FF. ai fini del rilascio del Certificato
Prevenzione Incendi (DM 16/2/1982)
Potenza superiore a 232 kw
Patentino per il conduttore di impianti
Fonte: Elaborazione
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Certificazione energetica
Tutti i nuovi
edifici, entro il 7 ottobre 2006, dovranno essere
dotati di un “Attestato di certificazione
energetica”. I contratti di e compravendite
o quelli di locazione, in cui tale attestato non
fosse trasmesso al nuovo proprietario o all’inquilino,
saranno nulli. La certificazione avrà valore
per dieci anni, passati i quali dovrà essere
rinnovata.
Anche questa novità
e contenuta nel decreto legislativo 9 agosto 2005
n. 192 e non fa che attuare una direttiva dell’Unione
Europea (la 2002/91/CE).
L’attestato certifica,
attraverso criteri tecnici stabiliti negli allegati
al decreto n. 192, che l’edificio ha certe
prestazioni minime di rendimento per la climatizzazione
estiva e invernale, la fornitura di acqua calda,
la ventilazione e anche l’illuminazione.
Le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano potranno dettare norme
proprie che sostituiscano quelle nazionali, ma dovranno
comunque tener conto di quelle previste a proposito
dall’Unione Europea.
Fonte: www.confappi.it
- 02/01/2006