Pronto il dll che prevede la fidejussione
obbligatoria a carico del costruttore e un'assicurazione
sui vizi di edificazione.
Sempre più vicino lo stop definitivo
ai fallimenti immobiliari. Con la legge 210/2004,
entrata in vigore il 28 agosto 2004, vengono
forniti due strumenti fondamentali per la
sicurezza di chi compra la casa in costruzione:
una fidejussione obbligatoria a carico del
costruttore e un'assicurazione decennale sui
vizi di costruzione.
Inoltre, per chi è caduto vittima delle
«situazione di crisi» (dai fallimenti
in giù) con procedure già esistenti
alla data del 31 dicembre 1993 e fino all'entrata
in vigore del decreto legislativo (termine
introdotto con la legge 306/2004), scatta
la possibilità di accedere al Fondo
di solidarietà per ottenere un risarcimento
dei danni subiti.
Il decreto legislativo varato il 18 febbraio
2005 dal Consiglio dei ministri, e inviato
alle commissioni parlamentari per il parere
obbligatorio, è lo strumento normativo
indispensabile perché la legge sia
operativa. Il testo della bozza approvata
dal Consiglio dei ministri è ora disponibile.
I contenuti, per sommi capi, sono i seguenti:
Fidejussione
> Il costruttore è obbligato, pena
nullità del contratto, a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa per importo pari alle
somme riscosse. Scatterà in caso di
«situazione di crisi» (pignoramento,
fallimento, concordato preventivo, stato d'insolvenza,
liquidazione coatta, amministrazione straordinaria).
Assicurazione
> Obbligatoria la polizza assicurativa
decennale (dalla fine lavori) a copertura
dei danni materiali e diretti all'immobile,
compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina
totale o parziale o da gravi difetti costruttivi
Contratto preliminare
> Vengono codificati i "contenuti
minimi" del compromesso. Oltre ai dati
abitualmente inseriti (anagrafici, ipocatastali,
identificativi, permessi di costruzione),
dovranno esserci: caratteristiche tecniche,
in dettaglio, della costruzione e tempistiche
massime di esecuzione dei lavori. Pagamenti
solo con bonifici bancari o versamenti diretti
su c/c bancari o postali. Allegati: il capitolato,
con caratteristiche dei materiali ed elenco
di rifiniture e accessori, e gli elaborati
del progetto edilizio
Ipoteca >
Il singolo «promissario acquirente»
in condominio può ottenere la suddivisione
del finanziamento in quote e il frazionamento
dell'ipoteca.
Prelazione >
Se c'è vendita all'asta, dell'immobile
usato come abitazione principale, l'acquirente
ha la prelazione al prezzo di aggiudicazione,
anche se ha escusso la fidejussione
Revocatoria
> Se si tratta di abitazione principale,
le compravendite non sono soggetti alla revocatoria
Scioglimento
> Il contratto è sciolto se, prima
che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione
o scioglimento, l'acquirente abbia escusso
la fideiussione
Fondo di solidarietà
> Serve a indennizzare le vittime di procedure
per «situazione di crisi» ancora
in corso al 31 dicembre 1993 o aperte anche
successivamente ma solo fino all'entrata in
vigore del decreto
da "www.ilsole24ore.com" del 21/02/2005