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Pronto il dll che prevede la fidejussione obbligatoria a carico del costruttore e un'assicurazione sui vizi di edificazione.
Sempre più vicino lo stop definitivo ai fallimenti immobiliari. Con la legge 210/2004, entrata in vigore il 28 agosto 2004, vengono forniti due strumenti fondamentali per la sicurezza di chi compra la casa in costruzione: una fidejussione obbligatoria a carico del costruttore e un'assicurazione decennale sui vizi di costruzione.
Inoltre, per chi è caduto vittima delle «situazione di crisi» (dai fallimenti in giù) con procedure già esistenti alla data del 31 dicembre 1993 e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo (termine introdotto con la legge 306/2004), scatta la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà per ottenere un risarcimento dei danni subiti.
Il decreto legislativo varato il 18 febbraio 2005 dal Consiglio dei ministri, e inviato alle commissioni parlamentari per il parere obbligatorio, è lo strumento normativo indispensabile perché la legge sia operativa. Il testo della bozza approvata dal Consiglio dei ministri è ora disponibile. I contenuti, per sommi capi, sono i seguenti:

Fidejussione > Il costruttore è obbligato, pena nullità del contratto, a prestare fidejussione bancaria o assicurativa per importo pari alle somme riscosse. Scatterà in caso di «situazione di crisi» (pignoramento, fallimento, concordato preventivo, stato d'insolvenza, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria).

Assicurazione > Obbligatoria la polizza assicurativa decennale (dalla fine lavori) a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi

Contratto preliminare > Vengono codificati i "contenuti minimi" del compromesso. Oltre ai dati abitualmente inseriti (anagrafici, ipocatastali, identificativi, permessi di costruzione), dovranno esserci: caratteristiche tecniche, in dettaglio, della costruzione e tempistiche massime di esecuzione dei lavori. Pagamenti solo con bonifici bancari o versamenti diretti su c/c bancari o postali. Allegati: il capitolato, con caratteristiche dei materiali ed elenco di rifiniture e accessori, e gli elaborati del progetto edilizio

Ipoteca > Il singolo «promissario acquirente» in condominio può ottenere la suddivisione del finanziamento in quote e il frazionamento dell'ipoteca.

Prelazione > Se c'è vendita all'asta, dell'immobile usato come abitazione principale, l'acquirente ha la prelazione al prezzo di aggiudicazione, anche se ha escusso la fidejussione

Revocatoria > Se si tratta di abitazione principale, le compravendite non sono soggetti alla revocatoria

Scioglimento > Il contratto è sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione

Fondo di solidarietà > Serve a indennizzare le vittime di procedure per «situazione di crisi» ancora in corso al 31 dicembre 1993 o aperte anche successivamente ma solo fino all'entrata in vigore del decreto

da "www.ilsole24ore.com" del 21/02/2005

 
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