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Meglio
far da sé o rivolgersi a un’agenzia?
Questa è la prima domanda che si pone,
in Italia, chi è in cerca di un’abitazione.
In Italia, perché in altri Paesi (per esempio
gli Stati Uniti) praticamente tutte le compravendite
vedono come protagonista il mediatore. Come mai? Prima
di tutto perché da noi gli onorari richiesti
variano dal 2,5 al 7% del valore della compravendita,
molto più alti che altrove. Poi perché
l’offerta è frazionata e non concentrata
su poche banche dati informatizzate. C’è
infine la fama degli agenti: a torto o a ragione sono
visti da noi con sospetto. Un discredito che danneggia
ingiustamente anche tanti bravi professionisti.
L’incarico
Sia che si faccia da soli, sia che ci si serva di
un professionista, ogni compravendita è comunque
un rischio, che va calcolato. L’unica differenza
è che trattando con l’agente occorre
avere le idee chiare prima di firmare un pezzo di
carta in più: l’incarico di mediazione.
Come va redatto? Ecco le precauzioni fondamentali,
sia per chi compra che per chi vende. Innanzitutto
controllare che il mediatore sia iscritto al ruolo
presso la camera di Commercio (chiedere il tesserino)
e abbia sottoscritto l'obbligatoria polizza di responsabilità
professionale .
Quando chi vende firma il primo pezzo di carta, deve
fare bene attenzione che si tratti di un “incarico
di mediazione” e non di una procura o un mandato
a vendere: con quest’ultimo il cliente può
spossessarsi di quasi tutti i suoi diritti, vedendosi
sostituito in ogni scelta dal professionista. Anche
l’acquirente deve stare all’occhio: spesso
il mediatore, con la scusa di “prenotare”
l’immobile, gli propone di sottoscrivere una
proposta irrevocabile di acquisto. Si tratta di un
impegno, preso solo da una parte, cioè il compratore,
a pagare l'immobile a un certo prezzo. L'obbligo preso
è irrevocabile per un certo periodo (per esempio,
un mese). Entro questo lasso di tempo, il venditore
potrà inviare una lettera con cui accetta la
proposta. Dopo l'accettazione, è prevista in
genere la firma del compromesso: solo in seguito si
andrà al rogito. In definitiva, la proposta
irrevocabile non dà alcun vantaggio a chi acquista,
perché impegna solo lui, mentre il venditore
potrà sempre vendere ad altri. Ne è
stata perfino messa in dubbio la legittimità
legale (anche se la utilizzano anche mediatori molto
seri, convinti di essere nel giusto). Se proprio diviene
opportuno firmarla, è bene stabilire un tempo
molto limitato in cui è irrevocabile: per esempio
24 o 48 ore, versando come anticipo una piccola somma.
Altri consigli: non versare (o far versare) caparre
o acconti all’agente: è meglio che a
custodirli sia una terza persona imparziale, per esempio
il notaio, per evitare che il mediatore ne prelevi
una parte, con la scusa che sono soldi a lui dovuti.
Imporre che l’incarico abbia una durata ragionevole
e soprattutto certa, evitando i rinnovi automatici
dell'incarico, salvo disdetta con raccomandata. Chiarire
se vanno pagate, e in che misura, le spese al mediatore,
se non conclude l'affare. Non accettare penali esagerate,
se non si sta a tutti i patti.
Il compromesso
Quasi sempre, prima dell’atto finale (il rogito),
acquirente e venditore si mettono d’accordo
nel redigere una scrittura privata, detta “preliminare
di acquisto” o, volgarmente, “compromesso”..
Il preliminare non dà il via al passaggio di
mano di un immobile: è solo un impegno, rispettivamente,
a comprarlo e a venderlo, che vale solo tra le parti
che l’hanno sottoscritto. Per chiunque altro
proprietario resta il candidato venditore, che dovrà
continuare a pagare le spese condominiali e i tributi
e sarà responsabile di eventuali abusi edilizi
(ecco una ragione per non concedere al candidato acquirente
di eseguire lavori di ristrutturazione dopo la sua
firma).
Tuttavia il compromesso è spesso più
importante del rogito. In questo contratto, infatti,
vengono spesso decisi tutti i dettagli della compravendita
che molto raramente potranno essere contraddetti nel
rogito, a meno che entrambe le parti siano d’accordo.
Questo è uno degli ottimi motivi per cui il
notaio dovrebbe essere coinvolto anche nel redigere
questa scrittura privata, sebbene la sua consulenza
non sia imposta dalla legge. Componenti essenziali
perché il preliminare sia valido sono l’individuazione
dei confini e delle pertinenze dell’immobile,
il suo prezzo, la scadenza di pagamento, la data dell'atto
finale di compravendita .
Esso però dovrà contenere anche altri
dettagli. Quantomeno le scadenze rateali di pagamento
del prezzo, l'assenza (o la presenza) di vincoli di
vario genere e di ipoteche, la conformità alle
norme edilizie e la regolarità urbanistica
del fabbricato, l’eventuale domanda sanatoria
edilizia (condono), l'esistenza o meno di caparre
(confirmatoria o penitenziale).
La trascrizione del compromesso
Da gennaio 1997 il compromesso è divenuto trascrivibile:
ciò lo rende valido anche nei confronti di
terze persone e soprattutto, promuove il potenziale
acquirente al rango di creditore privilegiato del
venditore, rendendo nulle ipoteche e trascrizioni
pregiudizievoli vantante da altri, per esempio un
istituto di credito che ha concesso un prestito. La
trascrizione di questo atto è però ben
poco diffusa. Il motivo non è solo il fatto
che, dopotutto, ha un suo costo (imposte di registro
fisse, bollo, notaio). Conta molto di più la
considerazione che bisognerà dichiarare il
valore reale dell’immobile compravenduto. Non
è infatti un segreto che nel compromesso si
è soliti dichiarare il prezzo reale, mentre
nel rogito (o in qualsiasi atto trascritto) si denuncia
poco più del “valore catastale”,
cioè una cifra che deriva dalla moltiplicazione
della sua rendita per un certo parametro. Infatti
il valore catastale è spesso molto inferiore
a quello di mercato. Questo stratagemma è illecito,
ma molto diffuso, perché reso praticabile dalle
norme stesse, che impediscono accertamenti fiscali
se al rogito si dichiara almeno il valore fissato
dal Fisco.
Il rogito
Il passaggio di proprietà ufficiale si può
avere in due forme: la scrittura privata autenticata
e l’atto pubblico. La differenza è notevole:
con la scrittura privata il notaio prende atto delle
dichiarazioni rese dai contraenti e ne attesta l’identità
autenticandone le firme; con l’atto pubblico
invece il notaio garantisce di aver controllato la
veridicità delle affermazioni contenute nel
contratto. Quindi l’atto pubblico è meglio,
anche se costa qualcosa di più. Tuttavia un
notaio scrupoloso, a prescindere dalla forma, controllerà
sempre che il venditore possa legittimamente alienare
l’immobile.
Nel rogito occorrerà specificare chiaramente
se l’acquirente intende godere dei benefici
fiscali per la prima casa e se il venditore è,
o non è, sposato in regime di comunione legale
dei beni (nel qual caso la presenza del coniuge alla
firma dell’atto è non solo utile, ma
praticamente indispensabile).
Il notaio si incarica sempre si pagare le imposte
di registro e ipo- catastali a carico dell’acquirente
(che, invece, nel caso di trasferimento sottoposto
a Iva deve pagare questa imposta al venditore). Inoltre
curerà la trascrizione dell'atto sui registri
immobiliari. Qualora risultasse nullo per una causa
a lui imputabile dovrà risarcire le somme percepite
e i danni.
I costi professionali dell’atto variano moltissimo
a seconda della difficoltà della transazione,
degli accertamenti ipotecari e catastali necessari,
del prestigio dello studio cui ci si affida. Alla
base c’è comunque la tariffa professionale
e su quella è possibile avere un’idea
di massima del costo.
E’ uso diffuso (ma non norma di legge) che la
scelta del professionista tocchi all’acquirente,
sia perché a lui tocca anche pagare la parcella,
sia perché è la “parte debole”
nel contratto, quella che ha più bisogno di
assicurarsi contro i rischi del passaggio di mano.
La trascrizione
Tra due atti, è valido rispetto a
terzi quello che è trascritto prima. Perciò
l’acquirente, se ha dubbi sull’onestà
del venditore, dovrà insistere perché
il notaio trascriva al più presto il rogito,
per non trovarsi sul gobbo un altro rogito valido
o, peggio, un’ipoteca.
Fonte: www.confappi.it
- 26/04/2005
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