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Provvedimenti immobiliari nella finanziaria 2006

1) Nelle compravendite di abitazioni e loro pertinenze tra privati la base imponibile diviene il valore catastale, ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, a prescindere dal valore denunciato nell’atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento. La compravendita non deve avvenire nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Ricordiamo che il valore catastale è pari, per le abitazioni acquistate come prima casa, alla rendita catastale rivalutata moltiplicata per 110, mentre per le altre abitazioni il parametro di moltiplicazione sale a 120. Non sono possibili accertamenti fiscali. Sono escluse dalla nuova norma non solo le compravendite di immobili non abitativi, ma anche quelle soggette a Iva (in genere abitazioni nuove vendute dalle imprese di costruzione);

2)L’imposta sul capital gain sui beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici è rimpiazzata su richiesta della parte venditrice resa al notaio da un’imposta sostitutiva del 12,5%;

3)L’ammortamento dei canoni di leasing immobiliare è concesso per un periodo di un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni;

4)La detrazione sul recupero delle abitazioni è prorogata al 2006, ma ritorna al 41% delle spese sostenute fino a un tetto di 48 mila euro di spesa. Non viene più prorogata però l’Iva agevolata al 10% sulle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che torna al 20%. Fatti i debiti conti la nuova misura è lievemente penalizzante (rispetto a quella in vigore l’anno scorso) per la maggioranza dei lavori di recupero, eccezion fatta per le opere che prevedono interventi edilizi importanti, che rientrano nelle categorie del restauro, del risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia (che godono comunque a regime dell’Iva al 10%). Avvantaggiato rispetto al passato anche l’acquisto di box nuovi, ma solo quelli pertinenziali alla prima casa, per cui si applica l’Iva al 4%. Identica proroga per la detrazione, sempre al 41%, su un quarto delle spese affrontate per l’acquisto di immobili interamente ristrutturati da un impresa edile;

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