Provvedimenti immobiliari
nella finanziaria 2006
1) Nelle compravendite di abitazioni e loro pertinenze
tra privati la base imponibile diviene il valore
catastale, ai fini dell’applicazione delle
imposte di registro, ipotecarie e catastali, a prescindere
dal valore denunciato nell’atto. Gli onorari
notarili sono ridotti del 20 per cento. La compravendita
non deve avvenire nell’esercizio di attività
commerciali, artistiche o professionali. Ricordiamo
che il valore catastale è pari, per le abitazioni
acquistate come prima casa, alla rendita catastale
rivalutata moltiplicata per 110, mentre per le altre
abitazioni il parametro di moltiplicazione sale
a 120. Non sono possibili accertamenti fiscali.
Sono escluse dalla nuova norma non solo le compravendite
di immobili non abitativi, ma anche quelle soggette
a Iva (in genere abitazioni nuove vendute dalle
imprese di costruzione);
2)L’imposta sul capital
gain sui beni immobili acquistati o costruiti da
non più di cinque anni, e di terreni suscettibili
di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici è rimpiazzata su richiesta della
parte venditrice resa al notaio da un’imposta
sostitutiva del 12,5%;
3)L’ammortamento dei canoni di leasing immobiliare
è concesso per un periodo di un minimo di
otto anni ed un massimo di quindici anni;
4)La detrazione sul recupero
delle abitazioni è prorogata al 2006, ma
ritorna al 41% delle spese sostenute fino a un tetto
di 48 mila euro di spesa. Non viene più prorogata
però l’Iva agevolata al 10% sulle opere
di manutenzione ordinaria e straordinaria, che torna
al 20%. Fatti i debiti conti la nuova misura è
lievemente penalizzante (rispetto a quella in vigore
l’anno scorso) per la maggioranza dei lavori
di recupero, eccezion fatta per le opere che prevedono
interventi edilizi importanti, che rientrano nelle
categorie del restauro, del risanamento conservativo
e della ristrutturazione edilizia (che godono comunque
a regime dell’Iva al 10%). Avvantaggiato rispetto
al passato anche l’acquisto di box nuovi,
ma solo quelli pertinenziali alla prima casa, per
cui si applica l’Iva al 4%. Identica proroga
per la detrazione, sempre al 41%, su un quarto delle
spese affrontate per l’acquisto di immobili
interamente ristrutturati da un impresa edile;