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> Nuovi adempimenti contro l'evasione sulle locazioni  


Finanziaria 2005 - Art. 1, cc. 332-334

"Al fine di consentire un'intensificazione dei controlli fiscali e del conseguente recupero dell'evasione" (così la relazione governativa al disegno di legge), viene anzitutto ampliata la tipologia degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.

Se ne prevede quindi l'obbligo:

a) nelle denunce di inizio di attività (Dia) presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nei permessi di costruire e in ogni altro atto di assenso comunque denominato, in materia di attività edilizia, rilasciato dai Comuni ai sensi del Testo unico dell'edilizia, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera;

b) in tutti i contratti relativi all'erogazione dei servizi di pubblica utilità, estendendo la previsione attualmente vigente per i contratti di somministrazione di energia elettrica, anche a quelli riguardanti la fornitura di acqua e gas (in relazione a quest'ultima disposizione - che tende a far emergere i contratti non regolari individuando i casi in cui ad un proprietario di immobile non corrisponda un differente utilizzatore delle forniture anzidette - si raccomanda vivamente di pretendere dalle aziende erogatrici che i contratti di fornitura vengano intestati ai conduttori, e non ai proprietari, come in alcuni casi si pretende).

Si dispone poi che gli enti interessati comunichino all'Anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile - che saranno individuati con un provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio - presso cui è attivata una utenza di energia elettrica, acqua o gas. A tal fine, dall'1.4.'05 gli enti in questione dovranno richiedere tali dati all'atto della sottoscrizione dei contratti; per i contratti in essere, le informazioni in parola dovranno essere acquisite in occasione del rinnovo o della modificazione dei contratti stessi.
Viene inoltre ampliata una disposizione già esistente in materia e - per le banche, le Poste e gli altri intermediari finanziari - si sancisce l'obbligo di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto con il quale tali enti intrattengano "qualsiasi rapporto" od effettuino qualsiasi operazione di natura finanziaria.
Si sancisce infine l'obbligo dell'invio telematico delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria, con modalità, termini e specifiche tecniche da determinarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

 
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