Finanziaria 2005 - Art. 1, cc. 332-334
"Al fine di consentire un'intensificazione
dei controlli fiscali e del conseguente recupero
dell'evasione" (così la relazione
governativa al disegno di legge), viene anzitutto
ampliata la tipologia degli atti nei quali
deve essere indicato il numero di codice fiscale.
Se ne prevede quindi l'obbligo:
a) nelle denunce di inizio di
attività (Dia) presentate allo sportello
unico comunale per l'edilizia, nei permessi
di costruire e in ogni altro atto di assenso
comunque denominato, in materia di attività
edilizia, rilasciato dai Comuni ai sensi del
Testo unico dell'edilizia, relativamente ai
soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai
progettisti dell'opera;
b) in tutti i contratti relativi
all'erogazione dei servizi di pubblica utilità,
estendendo la previsione attualmente vigente
per i contratti di somministrazione di energia
elettrica, anche a quelli riguardanti la fornitura
di acqua e gas (in relazione a quest'ultima
disposizione - che tende a far emergere i
contratti non regolari individuando i casi
in cui ad un proprietario di immobile non
corrisponda un differente utilizzatore delle
forniture anzidette - si raccomanda vivamente
di pretendere dalle aziende erogatrici che
i contratti di fornitura vengano intestati
ai conduttori, e non ai proprietari, come
in alcuni casi si pretende).
Si dispone poi che gli
enti interessati comunichino all'Anagrafe
tributaria i dati catastali identificativi
dell'immobile - che saranno individuati con
un provvedimento dei Direttori delle Agenzie
delle entrate e del territorio - presso cui
è attivata una utenza di energia elettrica,
acqua o gas. A tal fine, dall'1.4.'05 gli
enti in questione dovranno richiedere tali
dati all'atto della sottoscrizione dei contratti;
per i contratti in essere, le informazioni
in parola dovranno essere acquisite in occasione
del rinnovo o della modificazione dei contratti
stessi.
Viene inoltre ampliata una disposizione già
esistente in materia e - per le banche, le
Poste e gli altri intermediari finanziari
- si sancisce l'obbligo di rilevare e tenere
in evidenza i dati identificativi, compreso
il codice fiscale, di ogni soggetto con il
quale tali enti intrattengano "qualsiasi
rapporto" od effettuino qualsiasi operazione
di natura finanziaria.
Si sancisce infine l'obbligo dell'invio telematico
delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria,
con modalità, termini e specifiche
tecniche da determinarsi con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate.