Di Franco Pagani, presidente
Federamministratori-Confappi
Finalmente ci siamo. Con
decenni di ritardo rispetto alle altre nazioni evolute,
anche in Italia gli acquirenti di case in costruzione
sono tutelati. Un decreto legislativo (20 giugno
2005, n. 122) apre un vero e proprio ombrello protettivo
su chi si accinge a comprare una “casa sulla
carta”, cioè non ancora edificata o
comunque in via di edificazione.
Tre sono gli scudi che proteggeranno il cittadino
dal fallimento dell’impresa o della cooperativa
che si è impegnata a renderlo proprietario
di un’immobile “finito”.
Prima di tutto una garanzia fideiussoria. Poi una
polizza danni di durata decennale. E infine alcune
prescrizioni su come devono essere fatti il compromesso
e il rogito con cui si acquista. Inoltre è
promossa la costituzione di un Fondo destinato a
risarcire almeno in parte le vittime dei fallimenti
passati. Ma vediamo, una ad una, le principali novità.
La fideiussione
Il decreto legislativo impone ai costruttori-venditori
di nuovi complessi nonché alle eventuali
cooperative a proprietà indivisa e divisa
che li fanno edificare di garantire con una fideiussione
bancaria o con una polizza assicurativa, rilasciati
da primari istituti, tutte le somme richieste ai
candidati acquirenti di immobili in via di costruzione
prima del rogito. In sostanza, se l’impresa
edificatrice entra in crisi, chi ha anticipato denaro
può richiederne la restituzione all’istituto
di credito o dalla compagnia di assicurazioni che
ha prestato la fideiussione, i quali a loro volta
cercheranno (se riescono) di rifarsi sull’impresa
in crisi.
La spesa per la sottoscrizione della garanzia è
a carico dell’impresa ma, probabilmente, si
farà sentire sui candidati acquirenti, con
un incremento limitato del prezzo di vendita proposto.
In cambio di questo esborso, l’acquirente
avrà due certezze: la prima è che
si è rivolto a un’impresa solida (altrimenti
banche e compagnie non si sarebbero scomodate a
garantirla), la seconda è che, se le cose
dovessero andar male, potrà comunque essere
rimborsato.
Il lancio della fideiussione avrà un effetto
indiretto: ridurre l’evasione fiscale. D’ora
in poi gli acquirenti che si faranno convincere
a versare all’impresa di costruzione somme
in nero (per ridurre l’imposizione fiscale
al momento dell’acquisto), sappiano che corrono
un grosso rischio: non solo quello di essere presi
dal Fisco con le mani nel sacco (cosa che accade
di rado) quanto quello di non vedersi restituito
tutto quello che hanno anticipato in caso di crisi
del costruttore (cosa che è invece già
successa a circa 200 mila famiglie italiane).
Meccanismo della fideiussione
La garanzia coprirà tutte le somme di cui
è previsto il versamento. In tutte le situazioni
di grave crisi dell’impresa e della coop (e
non solo in caso di fallimento) il candidato acquirente
potrà inviare alla banca o alla compagnia
che ha prestato la garanzia una raccomandata con
ricevuta di ritorno con allegata la documentazione
che dà prova del suo credito,. L’importo
dovuto deve essere liquidato entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta.
L’istituto garante non potrà pretendere
che il cittadino tenti prima di ottenere il denaro
indietro dal costruttore né potrà
lamentare, che l’azienda non ha pagato tutti
i premi previsti per la polizza.
Il rimborso non è previsto solo se il curatore
del fallimento si sarà assunto in proprio
gli obblighi dell’impresa di costruzione,
sostituendosi completamente ad essa negli obblighi
che si è assunta (la consegna dell’immobile
finito).
Polizza contro i gravi difetti
Oltre alla fideiussione il costruttore sarà
costretto a sottoscrivere una polizza che garantirà
per dieci anni l’immobile da gravi difetti
della costruzione, rovina o pericolo di rovina dell’immobile,
ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile.
A questo proposito vale la pena ricordare che tra
i “gravi difetti” la giurisprudenza
comprende anche quei vizi che, pur non coinvolgendo
la statica del fabbricato, compromettono in modo
grave la funzione cui esso è destinato. All’atto
pratico, la Cassazione ha per esempio valutato come
tali anche le infiltrazioni d’acqua causate
da insufficiente impermeabilizzazione del tetto
o dei lastrici solari (sentenze n. 4692/1999, n.
1608/2000 e n. 117/2000).
E’ probabile che l’assenza di gravi
difetti nel progetto o nella sua realizzazione pratica
verrà garantita da una ditta di specialisti
esterna incaricata dalla compagnia di assicurazione,
che rilascerà una apposita “certificazione”.
Compromesso e rogito
Praticamente tutti gli impegni che portano alla
firma del contratto dovranno prevedere certe clausole
e avere determinati allegati. Li elenchiamo nel
riquadro in pagina.
I contenuti più importanti di compromesso
e rogito sono la descrizione di come la casa verrà
costruita (almeno per quanto riguarda le strutture
portanti e le finiture), i tempi in cui verrà
realizzata, la forma e le rate di pagamento, gli
estremi degli assensi comunali a costruire.
Attenzione però. Non è ( e non avrebbe
potuto essere) garantito da fideiussione l’impegno
unilaterale ad acquistare preso dal candidato acquirente
(la cosiddetta “prenotazione” dell’immobile).
Non si tratta infatti di un contratto vero e proprio
sottoscritto da compratore e venditore. Il cittadino
deve quindi fare grande attenzione a non firmare
pezzi di carta che non siano sottoscritti anche
da chi vende, anticipando grosse somme di denaro
che potrebbe anche non essergli restituite.
Inoltre il decreto legislativo chiarisce che vanno
allegate le planimetrie in base alle quali “
è stato richiesto o rilasciato il permesso
di costruire o l’ultima variazione al progetto
originario” Tra il fatto che un permesso a
costruire sia stato solo richiesto o anche rilasciato
passa una grandissima differenza. Perciò
ancora oggi un cittadino potrà correre il
rischio di pagare una somma per acquistare un immobile
che non è esattamente quello che credeva
di comprare. Infatti se il permesso di costruire
e negato e il Comune , per concederlo, chiede delle
varianti al progetto, inevitabilmente l’immobile
costruito sarà differente da quello che si
è promesso di vendere..
Morale: se si vuole essere certi di che cosa, esattamente,
si va a comprare, è bene che il permesso
di costruire sia già stato concesso. Cambiano
le norme sul fallimento. Il decreto contiene alcune
importantissime modifiche alle norme che regolavano
fino a ieri la crisi delle ditte edili a tutto svantaggio
del consumatore. Per esempio fino a poco fa ciascuno
degli acquirenti di un palazzo composto da diversi
appartamenti rispondeva rispetto ai creditori del
versamento delle rate non pagate del mutuo di tutto
il palazzo (e non solo del suo appartamento). Oggi,
invece, tutti gli interessati possono chiedere alla
banca che siano accatastate, non appena possibile,
le singole unità immobiliari, anche se ancora
in corso di costruzione, e pretendere che entro
90 giorni dalla richiesta il prestito dato dalla
banca sia suddiviso in quote, appartamento per appartamento.
Così ciascuno risponderà solo del
proprio mutuo, e non anche di quello degli altri.
Non è finita: anche se l’acquirente
ha richiesto ed ottenuto il rimborso delle somme
versato, serba il diritto di prelazione sull’immobile
venduto all’asta giudiziaria. Potrà
cioè acquistare lui, al prezzo più
alto raggiunto dall’asta, la casa che è
stata messa in vendita dai creditori del costruttore
fallito. Tutto ciò a patto che l’immobile
messo all’asta fosse destinato a prima casa
sua o di un parente di primo grado (figlio o genitore).
Sono infine posti limiti alla possibilità
di revocare un rogito di vendita, a vantaggio dei
creditori della ditta fallita, se lo stesso rogito
era stato concluso nei due anni antecedenti alla
dichiarazione di fallimento del costruttore. La
revoca del rogito è in sostanza possibile
se si prova che la ditta fallita aveva promesso
in vendita l’immobile a un prezzo troppo basso.
Cosa, che nel caso di immobili in costruzione, capita
abbastanza di frequente, perché una parte
della cifra pagata per l’acquisto finisce
nelle tasche della ditta in nero per evitare di
pagare troppo imposte sulla compravendita. Perciò
il prezzo ufficialmente dichiarato è effettivamente
molto ridotto. Risultato: i creditori dell’azienda
edile fallita, per avvalersi delle norme sulla revoca
del rogito, arrivavano ad affermare che gli acquirenti
si sono comportati da strozzini, costringendo la
ditta edile in crisi a vendere sottocosto pur di
avere denaro liquido per evitare il fallimento.
Cosa ovviamente non vera, ma come dimostrarlo?
Il decreto fissa queste regole: per gli immobili
nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro
dodici mesi dall'acquisto o dal l'ultimazione degli
stessi, la residenza propria o di suoi parenti o
affini entro il terzo grado, la valutazione se il
prezzo è giusto è anticipata al momento
della firma del preliminare di acquisto (il cosiddetto
compromesso). Perciò non può più
essere richiesta in seguito la revocatoria del rogito.
*
Fondo di solidarietà
I cittadini più
attendevano con ansia il varo del nuovo decreto
non solo quelli che compreranno in futuro un immobile
in costruzione, ma quelli che lo hanno fatto in
passato (o hanno tentato di farlo), e sono stati
truffati. Si tratterebbe, secondo le stime di Conafi,
l’associazione delle vittime, di almeno 200
mila famiglie italiane. Sono in molti tra loro a
sapere, infatti, che parte del decreto è
dedicata alla costituzione di un Fondo per risarcire
con indennità le vittime dei fallimenti avvenuti
dal 1994 fino a luglio di quest’anno.
Vanno però raffreddate un po’le legittime
attese di chi ha spesso pagato la propria casa due
volte oppure non l’hai mai avuta, perdendo
il denaro investito. Il Fondo è per il momento
uno scrigno vuoto, destinato a riempirsi via via
con un prelievo in percentuale sul costo delle fideiussioni
emesse ogni volta che un altro cittadino acquista
una casa “sulla carta”. Inoltre le modalità
per fare domanda per il rimborso sono ancora da
stabilire, con un altro decreto. Dopo il suo varo
ci saranno sei mesi di tempo per presentare la richiesta
di indennizzo.
Va inoltre chiarito che difficilmente gli indennizzi
copriranno tutti i soldi perduti. Inoltre saranno
erogati “a rate”, nel corso di numerosi
anni, forse fino a quindici. La prima delle rate
di risarcimento, ad essere ottimisti, verrà
versata nel 2007. Quindi, in alcuni casi, a godere
di parte dei rimborsi non saranno i truffati, ma
i loro figli.
Resta logico e conveniente far domanda per l’indennizzo,
non appena ciò sarà possibile. Sono
però esclusi per ora dalle prestazioni del
Fondo gli acquirenti di immobili abusivi e quelli
che sono riusciti a stipulare un rogito di acquisto.
Per ora, perché le associazioni di consumatori
che hanno lavorato a lungo perché la tutela
degli acquirenti divenisse legge, stanno dandosi
ancora da fare: vogliono che il decreto sia modificato,
includendo anche chi non poteva sapere che l’edificio
era abusivo e chi, pur essendo riuscito a “rogitare”,
ha comunque versato molto più di quello che
era stato deciso all’inizio.
Compromesso
e rogito: cosa deve esserci scritto
1) Estremi identificativi
delle parti , compresi codici fiscali, partita Iva,
regime patrimoniale della famiglia, rappresentati
legali per le società.
2) Estremi identificativi dell’immobile (comune,
via, dati identificazione catastali dell’immobile
o, in mancanza, del terreno). Descrizione dell’immobile
e delle sue pertinenze.
3) Estremi delle eventuali convenzioni urbanistiche
e elencazione dei vincoli urbanistici, artistici
e ambientali eventualmente previsti;
4) Caratteristiche tecniche della costruzione (in
particolare, struttura portante, fondazioni, tamponature,
tipo di solai, copertura, infissi ed impianti);
5) Tempi in cui si prevede l’edificazione,
eventualmente ripartiti per le varie fasi di lavorazione
(fondamenta, struttura, edificio al rustico, edificio
finito);
6) Prezzo (in denaro o altro corrispettivo). Termini
e modalità pagamento. Somme a titolo di caparra.
Forma di pagamento, che deve essere tale da garantire
prova certa del versamento (bonifici bancari o postali,
versamenti su conti correnti);
7) Estremi della fideiussione;
8) Esistenza e ammontare di ipoteche e/o trascrizioni
pregiudizievoli (per esempio servitù). Indicazione
di chi ne gode e degli obblighi del costruttore
a proposito. Indicazione se debbono essere adempiuti
prima o dopo la stipula del rogito.
9) Estremi del permesso a costruire o della Dia,
richiesti o rilasciati, nonché di ogni altro
assenso previsto (per esempio della Soprintendenza
monumenti);
10) Esistenza e identificazione delle imprese appaltatrici
i lavori;
11) Capitolato allegato dei materiali, comprensivo
delle rifiniture e degli accessori;
12) Elaborati grafici del progetto in base al quale
è stato richiesto o rilasciato il permesso
di costruire o l’ultima variazione al progetto
originario.
Fonte: Ufficio studi Confappi-Federamministratori
- 08/10/2005