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Con
la venuta dell’estate sono in molti ad approfittare
del periodo in cui non saranno in casa per incaricare
un artigiano o una ditta edile di eseguire dei lavori
che, altrimenti, impedirebbero materialmente alla
famiglia di occupare i locali. Anche quando , però,
è incaricato della supervisione un direttore
dei lavori nominato dal committente non c’è
accordo preventivo sulle opere da fare o sui materiale
da utilizzare che garantisca la certezza di una buona
esecuzione.
Ecco allora che assumono molta importanza le garanzie
dettate dal codice civile in caso di cattiva esecuzione.
Appalti: le garanzie
Il codice, infatti, stabilisce che i lavori debbano
essere eseguiti “a regola d’arte”
e che va fornita la garanzia al committente della
conformità dell’opera al progetto e dell’ottenimento
di un risultato tecnico adatto. Vi sono due momenti
in cui è possibile una verifica dell’esecuzione:
durante o dopo i lavori.
Verifica durante i lavori
Ispezioni e controlli da parte del committente o dei
suoi incaricati sono possibili in ogni momento, purché
a sue spese e purché non portino ad intralci
all’esecuzione. Se il cliente non è soddisfatto,
e riesce a provare le sue ragioni, può imporre
un termine entro il quale l'appaltatore dovrà
por riparo alla cattiva esecuzione, trascorso il quale
può risolvere il contratto per inadempimento
grave.
Verifica dopo i lavori
Ultimata l’opera il committente è tenuto
ad eseguire controlli prima della sua accettazione.
Essa può essere espressa, oppure tacita (per
esempio, attraverso il pagamento senza riserve di
quanto dovuto). Con l’accettazione, non si può
più protestare per i vizi dell’opera
o la sua diversità da quanto convenuto, se
essi sono palesi, cioè evidenti, o comunque
riconoscibili.
I vizi occulti
E’ evidente che non tutte le mancanze nelle
opere sono riconoscibili: un tetto riparato durante
l’estate può perdere acqua al momento
delle piogge autunnali, piastrelle mal posate possono
spezzarsi o uscire di sede con l’uso, fondamenta
in cemento armato possono cedere anche dopo qualche
anno. Perciò l’appaltatore è tenuto
a dare due tipi di garanzie per i cosiddetti vizi”occulti”
o comunque taciuti in mala fede. La prima è
biennale, e copre le opere di minor durata. La seconda
è decennale ed è prevista esplicitamente
dal codice per gli edifici o comunque per “le
altre cose immobili destinate per loro natura a lunga
durata”.
La garanzia biennale
Per poter esercitare questo diritto alla garanzia,
la denuncia dei vizi deve essere fatta entro sessanta
giorni dalla loro scoperta ed entro due anni dalla
consegna .
La denuncia non è necessaria se l'appaltatore
ha agito in modo tale da nasconderli. Non è
nemmeno necessaria se ha riconosciuto, in qualche
modo i vizi stessi. Se insieme al riconoscimento,
vi è un’ammissione di responsabilità,
è come se si fosse stipulato un nuovo contratto
per l’eliminazione dei vizi stessi, che ha come
termine di prescrizione dieci anni.
La garanzia decennale
Più tutela al committente è offerta
dalla garanzia decennale, prevista quando l’opera
“per vizio del suolo o per difetto della costruzione
rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti”. Per la
giurisprudenza, nel concetto di "gravi difetti"
vanno compresi anche vizi, che, pur non coinvolgendo
la statica del fabbricato, compromettono in modo grave
la funzione cui esso è destinato. All’atto
pratico, la Cassazione ha valutato come tali anche
le infiltrazioni d’acqua causate da insufficiente
impermeabilizzazione. Oltre alla garanzia, portata
da due a dieci anni, viene prorogato anche, da due
mesi a un anno il termine per la denuncia.
Tempi e modi della denuncia E’ valida anche
una denuncia è generica che non elenca analiticamente
i difetti Anzi, è efficace, per superare la
decadenza, anche un semplice telegramma o, addirittura
una telefonata (se ci sono testimoni). In seguito
potranno essere identificati con precisione i difetti.
Può però sorgere un dubbio: da quando
decorrono i due mesi, o l’anno per la denuncia?
La Cassazione ha chiarito che il momento della "scoperta
del vizio" non coincide con quello in cui il
committente si accorge che esiste una qualsiasi anomalia,
ma quello in cui si consolida la certezza che il vizio
o difetto è causato da una responsabilità
dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera. Inoltre,
ha affermato che la consapevolezza decorre nel momento
in cui una perizia di un tecnico dà forti indizi
sulla responsabilità dell'appaltatore.
Prescrizione del diritto
Comunque, fatta la denuncia, se l’appaltatore
fa orecchi da mercante, si ha tempo un anno per agire
in giudizio. Tale termine decorre dal giorno in cui
è possibile l’esercizio del diritto.
Se, in tale lasso di tempo si fa un atto con valore
di azione legale (può bastare anche una raccomandata),
il termine di un anno ricomincia a decorrere dalla
data di tale atto stesso.
Rimedi
Il committente ha, in genere, due possibilità.
La prima è pretendere l'eliminazione del vizio,
oltre ai danni. La seconda è chiedere la riduzione
del prezzo da pagare o pagato e il risarcimento degli
eventuali danni. La scelta se preferire l’uno
o l’altro rimedio è, in genere, irrevocabile.
L’eliminazione dei vizi può essere pretesa
dalla ditta edile esecutrice. Ma poiché il
committente non si fida quasi mai dell’impresa
con cui ha litigato, chiederà un’autorizzazione
dal Giudice per fare eseguire i lavori ad altri, naturalmente
a spese dell’impresa che è dalla parte
del torto.
I termini di decadenza e prescrizione
Vizi occulti
Denuncia entro il termine di decadenza di 60 giorni
dalla scoperta
Prescrizione entro 2 anni dalla consegna.
Azione legale
Prescrizione entro 1 anno dalla denuncia o comunque
dell’azione legale già iniziata
Gravi difetti o rovina
immobile
Denuncia entro il termine di decadenza di 1 anno
dalla scoperta
Prescrizione entro 10 anni dalla consegna
Azione legale
Prescrizione entro 1 anno dalla denuncia o comunque
dell’azione legale già iniziata
Fonte: Ufficio Studi Confappi-Fna
- 09/06/2005
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