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Art.
1, Tariffa parte prima, nota II-bis), D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131
INDICE
PREMESSA. .4
1 Applicabilità dell'agevolazione al cittadino
italiano emigrato all'estero. 6
2 REQUISITI SOGGETTIVI. .7
2.1 Coniuge in regime di comunione legale. .7
2.2 Titolarità di nuda proprietà su
altra casa di abitazione. .9
2.3 Acquisti pro-quota di diritti reali sullo stesso
immobile. .10
2.4 Requisito della residenza. .11
3 REQUISITI OGGETTIVI. 11
3.1 Irrilevanza della classificazione catastale delle
abitazioni trasferite. .11
3.2 Fabbricato rurale idoneo all'utilizzazione abitativa
-
Applicabilità dell'agevolazione "prima
casa". .13
3.3 Acquisto di casa di abitazione non di lusso in
corso di costruzione. .15
3.4 Acquisto di abitazione contigua. .16
4 NOVITÀ NEL GODIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE
"PRIMA CASA". .17
5 DECADENZA. .18
5.1. Decorrenza del termine iniziale di accertamento
nel caso di immobile in corso di costruzione. .21
5.2. Rivendita nel quinquennio e acquisto di un terreno
per edificare la propria abitazione principale. .24
5.3. Revoca delle agevolazioni relative ad atti soggetti
ad IVA. .25
6. APPLICABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE
in caso di successione o donazione. 26
6.1. Successioni mortis causa. .28
6.2. Donazioni. .28
7. PERTINENZE. .30
7.1. Acquisto a titolo gratuito di pertinenza successivo
a quello dell'abitazione agevolata. .32
7.2. Cessione di terreni non graffati. .33
8. CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA
PRIMA CASA. .34
9. ATTO INTEGRATIVO. .37
ALLEGATO n. 1. .39
Ministero dei Lavori Pubblici- Decreto del 02/08/1969.
.39
ALLEGATO n. 2. .42
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - Tariffa Parte Prima.
.42
ALLEGATO N. 3. .44
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.45. .44
Allegato n. 4. .45
Articolo 9, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 45
PREMESSA
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti
in merito alla corretta applicazione dell'agevolazione
cosiddetta "prima casa".
Preliminarmente si ricorda che l'agevolazione "prima
casa" consente di: . applicare l'imposta di registro
con l'aliquota del 3 per cento in luogo del 7 per
cento;
. applicare le imposte ipotecaria e catastale in misura
fissa in luogo, rispettivamente, del 2 e dell'1 per
cento.
Il regime agevolato in esame trova applicazione ai
trasferimenti che abbiano ad oggetto case di abitazione
non di lusso secondo le caratteristiche di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
1969, sempre che ricorrano le condizioni di cui alla
nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima,
del Testo Unico Registro delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 (in seguito Testo Unico Registro), i
cui testi sono riportati rispettivamente negli allegati
1 e 2 alla presente circolare.
I requisiti di carattere soggettivo e oggettivo dell'agevolazione
in commento riguardano: 1) la tipologia dell'immobile
trasferito: deve trattarsi di una casa di abitazione
avente caratteristiche non di lusso secondo i criteri
di cui al D.M. 2 agosto 1969; 2) l'ubicazione dell'immobile:
"l'immobile deve essere situato nel comune in
cui l'acquirente abbia o stabilisca entro diciotto
mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso,
in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività
ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro,
in quello in cui ha sede o esercita l'attività
il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui
l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero,
che l'immobile sia acquistato come prima casa sul
territorio italiano";
3) l'assenza di altri diritti reali vantati su immobili
ubicati nello stesso comune: l'acquirente non può
risultare titolare " .
esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti
di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di
altra casa di abitazione nel territorio del comune
in cui è situato l'immobile da acquistare";
4) la novità nel godimento dell'agevolazione:
l'acquirente non può essere titolare "
. neppure per quote, anche in regime di comunione
legale su tutto il territorio nazionale di diritti
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
nuda proprietà su altra casa di abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con
le agevolazioni di cui al presente articolo ."
o, in generale, con le agevolazioni "prima casa"
che si sono succedute negli anni.
La dichiarazione di voler stabilire la propria residenza
(punto 2) e le dichiarazioni di non possidenza (punto
3) devono essere rese in atto.
In presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti
dalla norma agevolativa in commento, il regime di
favore si applica alla generalità dei soggetti,
indipendentemente dalla loro nazionalità.
Tale conclusione trae fondamento dall'articolo 2 del
Testo Unico Registro il quale, nell'individuare gli
atti soggetti a registrazione, non distingue tra cittadini
italiani e non italiani.
L'agevolazione "prima casa" spetta anche
se il bene viene acquistato da un minore non emancipato
o da altri incapaci, quali interdetti e inabilitati,
ovviamente in presenza di tutti i requisiti previsti,
compreso quello della residenza (cfr. circolare n.
1 del 2 marzo 1994, capitolo 1, par. 4, punto 5).
Il comma 4 della nota II-bis) del Testo Unico Registro,
al primo periodo stabilisce che "In caso di dichiarazione
mendace, o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito
degli immobili acquistati con i benefici di cui al
presente articolo prima del decorso del termine di
cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute
le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella
misura ordinaria, nonchè una soprattassa pari
al 30 per cento delle stesse imposte". L'ultimo
periodo del medesimo articolo precisa che "Le
predette disposizioni non si applicano nel caso in
cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione
dell'immobile acquistato con i benefici di cui al
presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile
da adibire a propria abitazione principale".
Nel caso di alienazione dell'immobile e di acquisto,
entro un anno, di un'altra casa di abitazione in regime
agevolato, l'acquirente può inoltre fruire
di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta
di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al
precedente acquisto (al riguardo si veda il successivo
paragrafo 8).
In ogni caso l'ammontare del credito non può
essere superiore all'imposta di registro o all'IVA
dovuta per l'acquisto della nuova casa di abitazione
(cfr. circolare n. 19/E del 1 marzo 2001 punto 1.4).
1 Applicabilità dell'agevolazione al cittadino
italiano emigrato all'estero
Il cittadino italiano emigrato all'estero (che non
ha più, quindi, la residenza in Italia) può
acquistare in regime agevolato l'immobile, quale che
sia l'ubicazione dello stesso sul territorio nazionale.
Ovviamente, in tal caso, l'agevolazione compete qualora
sussistano gli altri requisiti e, in particolare,
a condizione che l'immobile sia acquistato come "prima
casa". Con riferimento a questa particolare fattispecie,
l'agevolazione compete a condizione che l'immobile
sia ubicato in qualsiasi punto del territorio nazionale,
senza, peraltro, che sia necessario per l'acquirente
stabilire entro diciotto mesi la residenza nel comune
in cui è situato l'immobile acquistato (cfr.
circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, paragrafo 2.1.2.
e circolare n. 1 del 2 marzo 1994 capitolo I, paragrafo
2, lett. b). In sintesi, per fruire dell'agevolazione,
devono ricorrere le condizioni di cui alle lettere
b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili
ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel
godimento dell'agevolazione) della nota II-bis, mentre,
considerato lo status di emigrato, non si richiede
la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile.
La condizione di emigrato all'estero non deve necessariamente
essere documentata con certificato di iscrizione all'AIRE
(anagrafe italiana residenti all'estero), ma può
essere autocertificata dall'interessato mediante dichiarazione
resa nell'atto di acquisto ai sensi dell'articolo
46, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni
in materia di "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni"
(v allegato n. 3).
Per tutti i contribuenti che non hanno la cittadinanza
italiana, l'agevolazione, invece, spetta solo se ricorrono
tutte le condizioni di cui alla nota II bis, ed in
particolare se l'acquirente abbia (o stabilisca entro
diciotto mesi) la residenza nel comune in cui è
ubicato l'immobile acquistato.
2 REQUISITI SOGGETTIVI
2.1 Coniuge in regime di comunione legale
L'articolo 159 del codice civile, così come
sostituito dall'articolo 41 della legge 19 maggio
1975, n. 151, recante disposizioni in materia di "Riforma
del diritto di famiglia" dispone che "Il
regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza
di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo
162, è costituito dalla comunione dei beni
.".
La comunione dei beni, quindi, rappresenta il regime
patrimoniale ordinario della famiglia. Costituiscono,
tra l'altro, oggetto della comunione ". gli acquisti
compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante
il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai
beni personali" (art. 177, comma 1, lett. a),
c.c.). Non tutti i beni, però, rientrano nel
regime della comunione.
L'articolo 179 c.c., infatti, ne elenca alcuni che
restano personali del coniuge (ad esempio, i beni
di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario).
La comunione di beni è un regime patrimoniale
derogabile dai coniugi con la stipulazione di una
nuova convenzione (ad esempio, separazione dei beni).
In ogni caso, l'acquisto effettuato da un solo coniuge
in costanza del regime di comunione dei beni riversa
"ope legis" ed in ragione della metà
i propri effetti giuridici anche a favore dell'altro
coniuge.
Parimenti, per gli acquisiti rientranti nella ordinaria
amministrazione, si verifica l'acquisto congiunto
del bene anche qualora nell'atto di compravendita
si sia costituito uno solo dei due coniugi in regime
di comunione di beni. Nell'ipotesi in cui uno solo
dei due coniugi (in regime di comunione di beni) possegga
i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione
"prima casa" (in quanto, ad esempio, l'altro
prima del matrimonio abbia acquistato un'abitazione
avvalendosi di detta agevolazione) si ritiene che
il beneficio fiscale sia applicabile nella misura
del 50 per cento, ossia limitatamente alla quota acquistata
dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti per
avvalersi dell'agevolazione "prima casa".
La conclusione sopra rappresentata trova conferma
anche nella pronuncia della Corte di Cassazione n.
8502 del 26 settembre 1996, laddove si afferma che:
".un beneficio fiscale collegato a requisiti
attinenti alla persona dell'acquirente, non può
essere, in via generale, per il caso di acquisto in
comproprietà, riconosciuto o negato per l'intero
in ragione della sussistenza o insussistenza di tali
requisiti con riferimento ad uno o alcuni dei compratori.
In carenza di disposizioni che espressamente stabiliscano
l'unicità del trattamento tributario (.) si
deve fare riferimento all'indicata natura della comproprietà
indivisa e quindi si deve accertare per ogni acquirente
ed in relazione alla sua quota, la presenza o meno
dei presupposti dell'agevolazione." Detto principio
è stato affermato dalla Suprema Corte anche
nelle sentenze del 4 aprile 1996, n. 3159 e del 21
giugno 2001,n. 8463.
In definitiva, l'acquisto di un appartamento da adibire
ad abitazione principale da parte di un coniuge che
si trovi in regime di comunione legale comporta l'applicazione
nella misura del 50 per cento dell'agevolazione "prima
casa" qualora l'altro coniuge non sia in possesso
dei requisiti necessari per fruire del predetto regime
di favore.
Se uno dei coniugi ha già fruito dell'agevolazione
de qua in relazione ad un immobile acquistato prima
del matrimonio ovvero in regime di separazione dei
beni (situazioni che permettono di escludere la comproprietà),
l'altro coniuge - quello che non ha fruito dell'agevolazione
in esame, in presenza delle condizioni stabilite dalla
nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima,
del richiamato Testo Unico Registro, in relazione
alla quota a lui attribuita, può beneficiare
del regime di favore per l'acquisto in comunione legale
di una casa di abitazione non di lusso. Si ricorda,
altresì, che:
• . ai fini civilistici non sussiste la necessità
che entrambi i coniugi intervengano nell'atto di trasferimento
della casa di abitazione per acquisirne la comproprietà,
in quanto il coacquisto si realizza automaticamente
ex lege;
• . ai fini fiscali, invece, per ottenere l'agevolazione
c.d. "prima casa" sull'intero immobile trasferito
viene espressamente previsto che entrambi i coniugi
devono rendere le dichiarazioni previste alla lettera
b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili
ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel
godimento dell'agevolazione) della nota II-bis del
Testo Unico Registro.
In merito alla dichiarazione prevista dalla lettera
a) della predetta nota (ossia che "l'immobile
sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente
ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto
la propria residenza o, se diverso, in quello in cui
l'acquirente svolge la propria attività .)
si ritiene, in conformità ad una recente pronuncia
della Corte di Cassazione (sentenza 8 settembre 2003,
n. 13085), che l'agevolazione compete, nei limiti
del 50 per cento, anche se uno solo dei coniugi abbia
reso la predetta dichiarazione.
2.2 Titolarità di nuda proprietà su
altra casa di abitazione
Nel caso in cui ricorrano le altre condizioni previste
dalla legge, l'agevolazione "prima casa"
compete anche all'acquirente o ai coniugi che siano
titolari del diritto di nuda proprietà su altra
casa di abitazione situata nello stesso comune in
cui si trova l'immobile che viene acquistato.
Il nudo proprietario, infatti, non ha il possesso
dell'immobile che, invece, fa capo all'usufruttuario
(cfr. circolare n. 1, del 2 marzo 1994, cap. 1, par.
4, punto 6). Tuttavia, il beneficio in esame spetta
solo se la nuda proprietà sia stata acquistata
senza fruire in precedenza dell'agevolazione "prima
casa", fatta salva l'ipotesi in cui il nudo proprietario
acquisti l'immobile dall'usufruttuario, al fine di
riunire usufrutto e proprietà.
2.3 Acquisti pro-quota di diritti reali sullo stesso
immobile
Nel caso di acquisto reiterato di quote dello stesso
immobile, l'agevolazione tributaria si applica purchè
ricorrano gli altri requisiti soggettivi e oggettivi
previsti dalla legge.
Dal disposto del comma 1, lettera c), della nota II-bis
del Testo Unico Registro, secondo cui ai fini dell'agevolazione
è necessario che non si abbia la titolarità
"neppure per quote, anche in regime di comunione
legale su tutto il territorio nazionale dei diritti
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
nuda proprietà su altra casa di abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con
le agevolazioni .", si desume infatti che per
fruire dell'agevolazione "prima casa" non
è di impedimento la circostanza che il contribuente
sia già titolare di una quota di proprietà
dello stesso immobile oggetto di agevolazione.
Ricorrendo le altre condizioni, pertanto, con riferimento
alla medesima casa di abitazione l'agevolazione spetta
anche nelle seguente ipotesi: . acquisto di ulteriori
quote di proprietà;
. acquisto della nuda proprietà da parte del
titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione;
. acquisto da parte del nudo proprietario del diritto
di usufrutto, uso o abitazione. È evidente,
in questi casi, la volontà di agevolare il
conseguimento della piena proprietà o l'intero
diritto di godimento del bene (cfr. circolare n. 19/E
del 1 marzo 2001, punto 2.2.9).
2.4 Requisito della residenza
Ai fini della corretta valutazione del requisito di
residenza, dovrà considerarsi che il cambio
di residenza si considera avvenuto nella stessa data
in cui l'interessato rende al comune, ai sensi dell'articolo
18, comma 1 e 2, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
(regolamento anagrafico della popolazione residente)
la dichiarazione di trasferimento (cfr. circolare
n. 1/1994 cap. 1, par 2, lettera b).
3 REQUISITI OGGETTIVI
3.1 Irrilevanza della classificazione catastale delle
abitazioni trasferite
Per fruire dell'agevolazione "prima casa"
è necessario che la casa di abitazione oggetto
di acquisto non presenti caratteristiche di lusso
secondo i criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969
(riportato nell'allegato n. 1). Ove ricorrono effettivamente
le condizioni perchè la casa si consideri "non
di lusso", l'agevolazione compete, prescindendo
dalla categoria catastale con cui risulta censita
in catasto.
In altri termini, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione
"prima casa" non rileva la classificazione
catastale dell'immobile trasferito quanto, piuttosto,
la natura lussuosa o meno dello stesso in base ai
parametri enunciati dal D.M. 2 agosto 1969. Al riguardo
la Corte di Cassazione (sentenza 26 marzo 1988, n.
2595), ha rilevato che i " . simboli delle categorie
non hanno la specifica funzione di distinguere le
abitazioni di lusso dalle altre, ma soltanto di indicare
una rendita catastale proporzionata al tipo di abitazione.".
Il D.M. 2 agosto 1969 indica le caratteristiche che
consentono di qualificare "di lusso" le
abitazioni. In particolare, mentre gli articoli da
1 a 7 del predetto decreto individuano le singole
caratteristiche in presenza di ciascuna delle quali
l'abitazione è considerata di "lusso"
(ad esempio: abitazioni realizzate su aree destinate
dagli strumenti urbanistici a "ville", "parco
privato" (art. 1); abitazioni unifamiliari dotate
di piscina di almeno 80 metri quadrati o campi da
tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore
a 650 metri quadrati (art. 4); ecc.), il successivo
articolo 8, invece, considera abitazioni di lusso
" . le case e le singole unità immobiliari
che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della
tabella allegata al decreto" (ad esempio: superficie
dell'appartamento; scala di servizio;
ascensore di servizio; ecc.). In riferimento a quest'ultima
disposizione, la Commissione Tributaria Centrale (Sezione
XII, decisione n. 3025 del 28 marzo 1988), ha precisato
che ".l'articolo 8 è residuale, cioè
se il fabbricato non ricade in alcune delle previsioni
dei primi sette articoli, può ugualmente essere
considerato di lusso qualora concorrano più
di quattro delle caratteristiche elencate nella tabella
allegata".
Le caratteristiche che permettono di attribuire all'abitazione
la qualifica "di lusso" possono essere rilevate
sia dal contenuto dell'atto (come, ad esempio, la
descrizione dell'immobile) oppure dalla documentazione
allegata allo stesso (come, ad esempio, il certificato
catastale, la concessione edilizia, ecc.). In tal
caso l'imposta dovuta per la registrazione è
determinata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria.
I appena il caso di rilevare che i soggetti obbligati
a richiedere la registrazione per via telematica,
nel determinare l'imposta principale da versare, devono
responsabilmente tener conto di tutti gli elementi
desumibili dai documenti in loro possesso che permettono
di qualificare come "non di lusso" la casa
di abitazione trasferita.
3.2 Fabbricato rurale idoneo all'utilizzazione abitativa
- Applicabilità dell'agevolazione "prima
casa"
Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in esame
ai cosiddetti "fabbricati rurali" idonei
all'uso abitativo, si osserva quanto segue.
In primo luogo, è necessario definire correttamente
la categoria dei fabbricati rurali. Ai sensi dell'articolo
9, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, e successive integrazioni e modificazioni (v.
allegato n. 4), disciplinante il "riconoscimento
della ruralità degli immobili agli effetti
fiscali", un determinato immobile potrà
qualificarsi come "immobile rurale" qualora
ricorrano i requisiti di natura soggettiva ed oggettiva
espressamente indicati dalla norma. A tal fine è
irrilevante il dato catastale: non assume rilievo
la circostanza che l'immobile non sia censito nel
catasto edilizio urbano. Ciò è in linea,
del resto, con le modifiche apportate dall'art. 9
dello stesso decreto legge n. 557 del 1993, che ha
disposto l'iscrizione "di tutti i fabbricati
o porzioni di fabbricati rurali . nel catasto edilizio
urbano" che, pertanto, ha assunto la denominazione
generica di "catasto dei fabbricati". Ad
avviso della scrivente l'agevolazione "prima
casa" trova applicazione anche nell'ipotesi di
trasferimento di un "fabbricato rurale"
o di una porzione dello stesso, purchè idoneo
all'utilizzo residenziale.
Questa conclusione trova fondamento nelle stesse disposizioni
del d.P.R. 131/86 e della relativa tariffa che, a
differenza delle norme che disciplinavano in precedenza
l'agevolazione, non consentono di escludere a priori
dall'agevolazione la categoria dei fabbricati rurali.
Le disposizioni agevolative di cui alla legge 22 aprile
1982, n. 168, recante "misure fiscali per lo
sviluppo dell'edilizia abitativa", nel definire
le condizioni di applicazione dell'agevolazione, rinviava
alla legge n. 408 del 1949 la quale, a sua volta,
si applicava esclusivamente agli immobili urbani,
ossia a quelli censiti nel catasto edilizio urbano.
Era evidente, quindi, che, in quel contesto, l'agevolazione
"prima casa" spettasse soltanto agli immobili
urbani. Questa conclusione, a seguito della modifica
del quadro legislativo di riferimento,, ha perso il
suo fondamento normativo.
Infatti, nella riformulazione della normativa in materia
di "agevolazione prima casa" il legislatore,
per individuare gli immobili agevolabili, non rinvia
più alla legge n. 408 del 1949, e di conseguenza
a tutti gli immobili censiti nel catasto edilizio
urbano, ma fa riferimento agli immobili "non
di lusso", così come individuati dal D.M.
2 agosto 1969.
Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione
"prima casa", l'elemento dirimente non è
più rappresentato dalla natura urbana o rurale
dell'immobile acquistato, ma dalla ricorrenza o meno
delle caratteristiche di cui al D.M. 2 agosto 1969.
In conclusione, l'agevolazione in esame trova applicazione
anche in riferimento ai trasferimenti di case rurali
destinate ad abitazione, purchè queste ultime
non costituiscano pertinenze di un terreno agricolo.
Ai fini della determinazione della base imponibile
ed in particolare ai fini dell'applicazione del criterio
di valutazione automatica di cui all'art. 52, comma
4, del Testo Unico dell'imposta di registro, è
necessario, invece, che il fabbricato abbia perso
il requisito della ruralità di cui al predetto
articolo 9 del D.L. 557 del 1993 e che sia stato iscritto
al catasto fabbricato con attribuzione di rendita
(v. circolare 20 marzo 2000, n. 50/E). Si fa presente
che per i fabbricati che hanno perso i requisiti di
ruralità il proprietario dell'immobile - o
un suo legale rappresentante - è tenuto a presentare
apposita denuncia per l'iscrizione nel catasto dei
fabbricati. L'omesso accatastamento prima della stipula
dell'atto oggetto di registrazione comporta, ai fini
dell'imposta di registro e delle altre imposte indirette,
la non applicazione del criterio della "valutazione
automatica" di cui all'articolo 52, comma 4,
del Testo Unico Registro.
Conseguentemente l'ufficio potrà accertare
il valore del fabbricato tenendo conto di quello venale
in comune commercio.
3.3 Acquisto di casa di abitazione non di lusso in
corso di costruzione
L'agevolazione "prima casa" spetta anche
nell'ipotesi in cui il trasferimento riguardi un immobile
in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri,
le caratteristiche dell'abitazione "non di lusso"
secondo i criteri stabiliti dal D.M. 2 agosto 1969.
Già con la circolare del 1 marzo 2001, n. 19
si è avuta occasione di precisare che "qualora
l'acquisto soggetto all'imposta di registro riguardi
un immobile non ultimato si può beneficiare
dell'agevolazione purchè in presenza di tutti
i requisiti previsti".
Il riconoscimento dell'agevolazione in parola anche
per le abitazioni in corso di costruzione trova conforto
anche nella costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione. Quest'ultima, infatti, seppur con riferimento
alla normativa previgente, anche di recente (sentenza
del 10 settembre 2004, n. 18300) è tornata
sull'argomento osservando che: "È ormai
consolidato presso questa Corte il principio per cui
in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali
per l'acquisto della "prima casa" . spettano
anche all'acquirente di immobile in corso di costruzione,
da destinare ad "abitazione non di lusso",
anche se tali benefici possono essere conservati soltanto
qualora la finalità dichiarata dal contribuente
nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria
abitazione, venga da questo realizzata entro il termine
di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio
in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire
di tali benefici (che con riferimento all'imposta
di registro è di tre anni dalla registrazione
dell'atto) (Cass. nn. 9149/2000, 9150/2000, 5297/2001,
8163/2002, 3604/2003)". Nella stessa sentenza
viene altresì precisato che tale asserzione
trova fondamento nella circostanza che "la legge
richiede che oggetto del trasferimento sia un fabbricato
"destinato ad abitazione", ovverosia strutturalmente
concepito per uso abitativo, e non che lo stesso sia
già idoneo a detto uso al momento dell'acquisto
.".
3.4 Acquisto di abitazione contigua
L'agevolazione "prima casa" spetta anche
per l'acquisto di due appartamenti contigui destinati
a costituire un'unica unità abitativa purchè
l'abitazione conservi, anche dopo la riunione degli
immobili, le caratteristiche non di lusso di cui al
D.M. 2 agosto 1969.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione
(sentenza 22 gennaio 1998, n. 563) che, con riferimento
all'applicazione dell'agevolazione "prima casa"
prevista dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, ha ritenuto
applicabile il regime di favore anche all'acquisto
di alloggi ". risultanti dalla riunione di più
unità immobiliari che siano destinati dagli
acquirenti, nel loro insieme, a costituire un'unica
unità abitativa; sicchè il contemporaneo
acquisto di due appartamenti non è di per sè
ostativo alla fruizione di tali benefici, purchè
l'alloggio così complessivamente realizzato
rientri, per la superficie, per il numero dei vani
e per le altre caratteristiche (.) nella tipologia
degli alloggi jnon di lusso". Per gli stessi
motivi e alle stesse condizioni, il regime di favore
si estende all'acquisto di immobile contiguo ad altra
casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto
fruendo dei benefici c.d. "prima casa",
ad esempio nei casi di acquisto di una stanza contigua
(analogamente a questo caso si veda quanto precisato
con riferimento al regime IVA nella circolare del
1 marzo 2001, n. 19/E, punto 2.2.13 e più di
recente nella risoluzione 25/E del 25 febbraio 2005).
Resta fermo che in entrambe le suddette ipotesi l'agevolazione
in esame spetta se ricorrono tutte le altre condizioni
previste dalla norma agevolativa, ossia l'ubicazione
dell'immobile, l'assenza di altri diritti reali vantati
su immobili ubicati nello stesso comune.
Per quanto concerne l'ultimo requisito, quello della
"novità", in via eccezionale, diversamente
dalla dichiarazione che va resa in tutti gli altri
casi, nelle ipotesi in commento l'acquirente non renderà
la dichiarazione circa la novità nel godimento
dell'agevolazione "prima casa".
4 NOVITÀ NEL GODIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE
"PRIMA CASA"
Per fruire del regime agevolato "prima
casa" l'acquirente, nell'atto di acquisto, deve
dichiarare di ". non essere titolare, neppure
per quote, anche in regime di comunione legale su
tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà
su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso
soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui
al presente articolo." (v. Tariffa, Parte Prima,
Testo Unico Registro, art. 1, nota II-bis, lettera
c).
La predetta dichiarazione va resa con riferimento
a tutti gli immobili acquistati con il beneficio "prima
casa", ivi compreso l'acquisto di una casa di
abitazione non di lusso in corso di costruzione.
Infatti, l'intento del legislatore è di evitare
un duplice godimento della agevolazione in commento,
che si realizzerebbe, invece, laddove non si tenesse
conto dell'agevolazione goduta in precedenza per l'acquisto
dell'immobile da ultimare. Ne consegue che risulterà
mendace la dichiarazione di " . non essere titolare
. su tutto il territorio nazionale dei diritti di
proprietà . su altra casa di abitazione acquistata
dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni
di cui al presente articolo." resa dall'acquirente
che, invece, abbia acquistato - fruendo dell'agevolazione
"prima casa" - un'abitazione non di lusso
in corso di costruzione.
La mendacità della dichiarazione comporta la
decadenza dal beneficio in esame, con le conseguenze
che si illustreranno nel successivo paragrafo.
5. DECADENZA
L'agevolazione prima casa spetta in sede di registrazione
dell'atto, sulla base delle dichiarazioni rese dal
contribuente in ordine alla sussistenza delle condizioni
di cui all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, nota
II bis del Testo Unico Registro. Come anticipato,
l'acquirente dovrà rendere una dichiarazione
in merito:
1. alla tipologia dell'immobile trasferito, che, in
particolare, non deve rientrare tra quelli considerati
"di lusso" sulla base del D. M. 2 agosto
1969;
2. all'ubicazione dell'immobile, che deve essere situato
nel comune in cui l'acquirente ha la propria residenza,
o in cui intende trasferirla entro diciotto mesi,
o infine in quello in cui lo stesso svolge la propria
attività ovvero, se trasferito all'estero per
ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita
l'attività il soggetto da cui dipende;
3. all'assenza di altri diritti reali vantati su immobili
ubicati nello stesso comune in cui si acquista il
nuovo immobile (proprietà, usufrutto, uso,
abitazione); 4. alla novità nel godimento della
agevolazione.
Si ricordi che, attualmente, ai fini dell'agevolazione
in esame, non è più previsto l'obbligo
di adibire l'immobile ad abitazione principale o di
dichiarare la volontà, da parte del contribuente,
di provvedere a tale destinazione; come rilevato in
altra circostanza, (si veda Circolare 69/E del 14
agosto 2002) tale obbligo, che costituiva requisito
necessario ai sensi della precedente disciplina, non
è stato più riproposto dalla normativa
attuale. L'accertamento della sussistenza di tutte
le condizioni dichiarate dal contribuente in sede
di registrazione dell'atto attiene ad una fase successiva
alla registrazione dell'atto; la mendacità
delle dichiarazioni rese, accertata in sede di controllo,
comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente
applicazione delle imposte di registro, ipotecarie
e catastali nella misura ordinaria ed irrogazione
di una sanzione pari al 30% delle stesse. Come chiarito
anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione,
". l'accertamento . da parte dell'ufficio dell'insussistenza
del carattere non di lusso dell'abitazione (come di
ogni altro requisito) determina la decadenza dall'agevolazione
per "dichiarazione mendace" e l'applicazione
dell'imposta di registro nella misura ordinaria e
delle altre conseguenze "sanzionatorie"
previste dalla legge" (Cass, sezione tributaria,
sent. 7 luglio 2000, n. 9150).
È il caso di precisare, in ordine all'individuazione
del termine entro cui la predetta attività
di accertamento deve essere svolta da parte degli
uffici, al fine di recuperare l'imposta dal contribuente
che abbia indebitamente usufruito dell'agevolazione
in sede di registrazione dell'atto, che la Corte di
Cassazione è intervenuta di recente a Sezioni
Unite (sentenza 21 novembre 2003, n. 1196), stabilendo
che alla fattispecie in esame si applica il termine
di decadenza triennale di cui all'art. 76 del Testo
unico e non quello di prescrizione decennale di cui
all'art. 78 dello stesso Testo Unico. Di conseguenza,
l'avviso di liquidazione della maggior imposta, in
questi casi, deve essere notificato, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni. Per stabilire il dies
a quo del termine decadenziale, in più occasioni
la Corte di Cassazione ha constatato l'impossibilità
di applicare le disposizioni di cui all'art. 76 TU
Registro, in quanto mentre queste ultime regolano
le ipotesi di liquidazione delle imposte principale
e supplementare, nel caso di specie l'imposta, dovuta
a seguito della decadenza dall'agevolazione, ha natura
complementare (Cass. 1196/2000, Cass. 12988/2003).
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che "
. la carenza di peculiari disposizioni sul decorso
della decadenza, non potendosi tradurre in esclusione
della decadenza medesima, . comporta, per tale decorso,
l'operatività delle comuni norme dell'ordinamento
(artt. 2964 e segg. codice civile), in forza delle
quali il termine di decadenza, inderogabilmente assegnato
per porre in essere un determinato atto od un determinato
comportamento, è computabile a partire dal
momento in cui sussista il potere di compiere o tenere
l'atto od il comportamento stesso" (Cass. Sezioni
Unite, decisione del 21 novembre 2000, n. 1196).
L'applicazione delle "comuni norme dell'ordinamento"
di cui all'art. 2946 e seguenti del codice civile
comporta che il termine triennale per l'azione accertatrice
inizia a decorrere dalla data in cui gli uffici si
trovino nelle condizioni di contestare la perdita
del trattamento agevolato, vale a dire dal momento
in cui è accertabile la mendacità delle
dichiarazioni rese in sede di registrazione.
Ne consegue che la data dalla quale decorre il termine
per l'esercizio dell'azione accertatrice varia a seconda
che la mendacità della dichiarazione resa nell'atto
si riferisca a situazioni in corso al momento della
registrazione (mendacio originario) oppure sia conseguente
a fatti o comportamenti successivi (mendacio sopravvenuto).
Sulla base di tale differenziazione ".l'inerenza
della falsità della dichiarazione a situazioni
in corso al momento della registrazione .
implica l'insorgere, a partire dallo stesso momento,
della facoltà dell'ufficio di accertare la
verità .", mentre nel caso di mendacio
successivo " . detto giorno iniziale può
trovare una collocazione diversa .". In quest'ultimo
caso, infatti, ". il potere dell'ufficio di disconoscere
i benefici e richiedere l'ulteriore imposta dovuta
. nel caso di mendacio per evento sopraggiunto, nasce
e può essere esercitato solo dall'evento stesso,
il cui verificarsi viene così a coincidere
con il giorno iniziale della decadenza.Se la decadenza
fosse computabile dalla data della registrazione,
o dalla data della richiesta della registrazione,
anche nei casi di perdita del trattamento agevolato
per eventi successivi . il termine triennale risulterebbe
decurtato, od addirittura azzerato, quando il progetto
del compratore legittimamente persista". (Cass.,
SS.UU., 21 novembre 2000, n. 1196). In applicazione
di tale massima, deve ritenersi che nel caso di false
dichiarazioni rese in sede di registrazione dell'atto,
in ordine allo status del contribuente (la non possidenza
di altro immobile, la novità nel godimento
della agevolazione o il possesso della residenza nel
comune in cui l'immobile è ubicato), il termine
triennale di decadenza inizia a decorrere dalla data
della registrazione dell'atto. Nel caso di specie,
infatti, la dichiarazione è mendace fin dall'origine,
con conseguente possibilità per l'amministrazione
finanziaria di disconoscere, fin dalla data della
registrazione dell'atto, l'agevolazione. Diverso è
il caso in cui il contribuente abbia dichiarato che
intende trasferire la residenza nel comune in cui
è ubicato l'immobile acquistato entro il termine
di diciotto mesi; applicando il principio fatto proprio
dalla Corte di Cassazione, il dies a quo della decadenza,
infatti, non coincide con il momento di registrazione
dell'atto, ma con la scadenza del diciottesimo mese.
Prima di questa data, infatti, l'amministrazione non
è posta nelle condizioni di contestare al contribuente
la non spettanza della agevolazione; la dichiarazione,
infatti, non è mendace fin dall'origine, ben
potendo essere veritiero l'originario proposito di
trasferire la residenza, ma lo diviene solo in conseguenza
di un fatto sopravvenuto, quale il mancato trasferimento
della stessa entro il termine di legge.
5.1. Decorrenza del termine iniziale di accertamento
nel caso di immobile in corso di costruzione.
Il principio enunciato nel paragrafo precedente in
ordine alla differente decorrenza del termine di accertamento,
basato sulla originaria o sopravvenuta mendacità
della dichiarazione resa nell'atto di acquisto dell'immobile
sembra conferente anche alle ipotesi di acquisto di
un immobile in corso di costruzione.
Si è già anticipato, infatti, che, in
base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'agevolazione spetta anche ai fabbricati in corso
di costruzione che, all'atto dell'acquisto, siano
descritti secondo caratteristiche "non di lusso"
(si veda, al riguardo, il para. 3.3.).
Come ha precisato di recente la Corte di Cassazione
(sent. 10 settembre 2004 n. 18300) se " . numerose
caratteristiche che determinano la natura di lusso
dell'abitazione (come una superficie superiore ai
240 mq.) possono essere rilevate già in sede
di costruzione a rustico (oltre che in corso di ristrutturazione),
ed altre possono sopravvenire addirittura su costruzioni
ormai rifinite", ne consegue che " .da un
lato è necessaria l'effettuazione di controlli
tributari in sede di ultimazione dell'abitazione o
di utilizzo della stessa al momento in cui se ne ottiene
la concreta disponibilità, dall'altro, non
può escludersi a priori, proprio per evitare
tali ulteriori controlli, la non concessione dei benefici
in oggetto per immobili non ancora ultimati".
Anche in questo caso, quindi, l'agevolazione spetta
sulla base delle dichiarazioni del contribuente, tra
cui l'intento di non rendere l'abitazione "di
lusso" nel prosieguo dei lavori, salvo poi il
potere dell'amministrazione di accertare la decadenza
dal beneficio laddove, tra l'altro, l'immobile ultimato
presenti caratteristiche diverse da quelle agevolabili.
Nell'ipotesi di realizzazione di una casa di abitazione
differente da quella descritta nel progetto o nella
concessione edilizia, infatti, si ritiene che ricorra
un'ipotesi di mendacio successivo nell'accezione fatta
propria dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
1196 del 2000, il che comporta che il termine decadenziale
per l'esercizio del potere di accertamento decorre
dalla data in cui il fatto successivo si è
verificato.
In conclusione, il termine di decadenza dell'azione
accertatrice non può decorrere dalla data della
registrazione dell'atto di acquisto; la dichiarazione,
infatti, non attiene a situazioni in corso, ma a propositi
futuri, per cui non è mendace fin dal principio;
può, tuttavia, diventarlo in seguito, laddove,
al termine dei lavori, il contribuente, contrariamente
a quanto dichiarato nell'atto di acquisto, abbia realizzato
un'abitazione con caratteristiche "di lusso".
Ogni controllo, da parte dell'amministrazione prima
della ultimazione dei lavori, sarebbe pertanto inutile,
in quanto non garantirebbe l'effettiva spettanza della
agevolazione, lasciando al contribuente il tempo per
effettuare variazioni nei lavori che trasformino l'immobile
in abitazione "di lusso". Si fa presente
che l'effettiva ultimazione dei lavori è attestata
dal direttore degli stessi e che, di norma, essa coincide
con la dichiarazione da rendere in catasto in base
all'articolo 24, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380. Peraltro, conformemente alle disposizioni
di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni,
l'effettivo assolvimento del predetto onere può
essere rilevato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate
anche mediante la consultazione delle banche dati
dell'Agenzia del Territorio La conclusione raggiunta,
in base alla quale la decadenza triennale si computa
dalla data di ultimazione dei lavori, va tuttavia
coordinata con quanto ulteriormente disposto dalla
Cassazione in merito alla necessità che i lavori
siano ultimati entro il termine a disposizione dell'ufficio
per esercitare il potere di accertamento. Infatti,
la Corte ha precisato che i benefici prima casa "
. possono essere conservati soltanto qualora la finalità
dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto,
di destinare l'immobile a propria abitazione, venga
da questo realizzata entro il termine di decadenza
del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine
alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali
benefici (che con riferimento all'imposta di registro
è di tre anni dalla registrazione dell'atto)
(Cass. nn. 9149/2000, 9150/2000, 5297/2001, 8163/2002,
3604/2003)" e "se il legislatore non ha
fissato un termine entro il quale si deve verificare
una condizione dalla quale dipende la concessione
di un beneficio, tale termine non potrà mai
essere più ampio di quello previsto per i controlli"
(Cass. 7 luglio 2000, n. 9194, Cass. 12 marzo 2003,
n. 3604).
In definitiva, con esclusivo riferimento alla fattispecie
in esame, è necessario che l'aspettativa dell'acquirente
a vedersi riconosciuta l'agevolazione prima casa anche
in ipotesi di acquisto di immobile in costruzione,
si contemperi con il potere dell'amministrazione di
accertare nei termini di decadenza il diritto di fruire
della agevolazione in esame.
La scrivente, alla luce dell'indirizzo emergente dalle
predette decisioni della Corte di Cassazione, è
dell'avviso che la verifica della sussistenza dei
requisiti dell'agevolazione non possa essere differita
sine die e che il contribuente, al fine di conservare
l'agevolazione, debba dimostrare l'ultimazione dei
lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto.
Solo successivamente, infatti, l'amministrazione potrà
controllare l'effettiva spettanza del beneficio, provvedendo
al recupero dell'imposta nei casi in cui i lavori
non siano ultimati o, in caso contrario, qualora il
contribuente abbia costruito un'abitazione "di
lusso".
Peraltro, ove venisse adottata una soluzione differente,
che fa decorrere il termine di decadenza degli uffici
dalla registrazione dell'atto, potrebbe verificarsi
la situazione paradossale in base alla quale il termine
per l'ultimazione dei lavori e quello per l'accertamento
coincidono, con la conseguenza che, di fatto, l'amministrazione
sarebbe privata del potere di accertamento. Da ultimo
si evidenzia che la Corte di Cassazione (decisione
del 15 gennaio 2003, n. 12988) nell'ipotesi di acquisto
di immobile in corso di costruzione ha escluso la
possibilità di ricorrere allo " . articolo
19 del Testo Unico Registro in tema di fatti sopravvenuti
comportanti decadenza dalle agevolazioni". A
tal fine si ricorda che l'art. 19 del T.U. Registro
prevede che ". il verificarsi di eventi che,
a norma del presente Testo Unico Registro, diano luogo
ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere
denunciati entro venti giorni .".
5.2. Rivendita nel quinquennio e acquisto di un terreno
per edificare la propria abitazione principale
Il comma 4 della nota II bis del Testo Unico Registro
dispone, tra l'altro, che qualora entro un quinquennio
la casa di abitazione acquistata con le agevolazioni
de qua sia rivenduta, l'acquirente decade dal regime
di favore nel caso in cui entro un anno dall'alienazione
non acquisti un altro immobile da adibire a propria
abitazione principale. Infatti, il comma 4 della nota
II-bis all'articolo 1 della tariffa sul punto è
tassativo in quanto prevede che: ". le predette
disposizioni (di decadenza dall'agevolazione) non
si applicano nel caso in cui il contribuente, entro
un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato
con i benefici di cui al presente articolo, proceda
all'acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazione principale". La salvaguardia del diritto
all'agevolazione, ad avviso della scrivente, trova
applicazione anche nell'ipotesi in cui il soggetto
alienante, entro un anno compri un terreno sul quale
costruisca la propria abitazione principale. Si ricordi
che la scrivente, nell'enunciare un principio di carattere
generale, ha precisato che per l'acquisto di terreni
tout court non si applica, in ogni caso, il regime
agevolato previsto per la "prima casa" (risoluzione
del 16 marzo 2004, n. 44/E).
Di conseguenza, per conservare l'agevolazione in commento,
è necessario che entro il termine di un anno
il beneficiario non solo acquisti il terreno, ma sullo
stesso realizzi un fabbricato "non di lusso"
da adibire ad abitazione principale. In conclusione,
come già detto nella risoluzione 44/E del 2004
richiamata si ricorda che il diritto alla agevolazione
in esame non viene meno qualora il nuovo immobile
non sia ultimato; infatti è sufficiente che
il fabbricato sia venuto ad esistenza, e cioè
che esista un rustico comprensivo delle mura perimetrali
delle singole unità e che sia ultimata la copertura
(art. 2645 bis, comma 6, c.c.).
5.3. Revoca delle agevolazioni relative ad atti soggetti
ad IVA
La questione è stata già trattata al
paragrafo 16 della circolare 21 giugno 2004, n. 28/E,
e si riporta di seguito per una migliore lettura dell'argomento
relativo alla revoca dell'agevolazione "prima
casa".
L'articolo 41-bis del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, ha riformulato il comma 4, secondo periodo, della
nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al Testo Unico Registro, eliminando i dubbi
interpretativi - ingenerati dalla precedente versione
- in materia di "penalità" dovuta
per dichiarazione mendace o per trasferimento prima
del decorso del quinquennio degli immobili acquistati
in regime IVA agevolato "prima casa".
La richiamata nota II-bis, nell'attuale formulazione,
in caso di decadenza dal regime di favore fruito per
le cessioni di case di abitazione non di lusso assoggettate
all'iva, stabilisce che: " . l'ufficio dell'Agenzia
delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi
atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti
la differenza fra l'imposta calcolata in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall'applicazione
dell'aliquota agevolata, nonchè irrogare la
sanzione amministrativa pari al 30 per cento della
differenza medesima". Ne consegue, quindi, che
nel caso in cui si verifichi una delle menzionate
ipotesi di decadenza dal regime di favore, l'acquirente
deve corrispondere un importo pari alla differenza
tra l'iva calcolata con l'aliquota applicabile in
assenza di agevolazione e quella agevolata;
inoltre, egli è tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa stabilita nella misura del 30 per cento
di detto importo.
L'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui è
stato registrato l'atto, accertata la decadenza dal
regime di favore, provvederà, ai sensi degli
articoli 16 e 17 del D. Lgs.18 dicembre 1997, n. 472,
al recupero delle somme dovute.
6. APPLICABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE
in caso di successione o donazione
Nelle ipotesi di successione e donazione
l'applicabilità dell'agevolazione "prima
casa" è disciplinata dalle seguenti disposizioni
normative: . articolo 69 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, rubricato "Norme in materia di imposta
sulle successioni e sulle donazioni";
. articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
rubricato "Soppressione dell'imposta sulle successioni
e donazioni".
Infatti, l'articolo 69 della legge n. 342 del 2000,
ai commi 3 e 4, prevede che "Le imposte ipotecaria
e catastale sono applicate nella misura fissa per
i trasferimenti della proprietà di case di
abitazione non di lusso e per la costituzione o il
trasferimento di diritti immobiliari relativi alle
stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando,
in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità
di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano
i requisiti e le condizioni previste in materia di
acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma
1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. . Le dichiarazioni
di cui alla nota II bis dell'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione
di successione o nell'atto di donazione. Nel caso
di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace,
si applicano le sanzioni previste dal comma 4 della
citata nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131.".
In base alla predetta disposizione, quindi, la tassazione
agevolata si applica limitatamente alle imposte ipotecaria
e catastale, anche nel caso in cui si acquisti la
prima casa per donazione o per successione mortis
causa (cfr. circolare 44/E del 7 maggio 2001). L'articolo
13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha stabilito
che:
"L'imposta sulle successioni e donazioni è
soppressa . I trasferimenti di beni e diritti per
donazione o altra liberalità tra vivi, compresa
la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore
di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea
retta e dagli altri parenti fino al quarto grado,
sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente
applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se
il valore della quota spettante a ciascun beneficiario
è superiore all'importo di 350 milioni di lire.
In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore
della quota che supera l'importo di 350 milioni di
lire, le aliquote previste per il corrispondente atto
di trasferimento a titolo oneroso".
In definitiva, quindi, dal combinato disposto delle
predette disposizioni, emerge il seguente quadro normativo.
6.1. Successioni mortis causa
Dopo la soppressione dell'imposta di successione,
disposta dall'art.
13 della citata legge 383/2001, ai trasferimenti "mortis
causa" di immobili o diritti reali immobiliari
si applicano solo le imposte ipotecaria e catastale,
nella misura proporzionale rispettivamente del 2 e
dell'1 per cento del valore degli immobili, con un
minimo di euro 168,00 per ciascun tributo. Tuttavia,
se l'immobile caduto in successione è una "casa
di abitazione non di lusso" e l'erede possiede
i requisiti previsti per fruire del regime di agevolazione
"prima casa", stabilito ai fini dell'imposta
di registro cui l'art. 69 della L. 342/2000 rinvia,
le imposte ipotecaria e catastale (in luogo del 2
ed 1 per cento) si applicano nella misura fissa di
euro 168,00 per ciascuna di esse.
Come precisato, di recente, con la risoluzione 29/E
del 25 febbraio 2005, nei casi di successione mortis
causa l'agevolazione in esame spetta non solo per
l'acquisto della proprietà, ma più in
generale con riferimento a tutti gli atti traslativi
o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto,
dell'uso e dell'abitazione di case non di lusso, ai
sensi della nota II bis dell'articolo 1 del T.U. Registro.
Si ricordi, infine, che, nel caso in cui vi siano
più eredi le imposte ipotecarie e catastali
si applicano in misura fissa anche se non per tutti
i beneficiari dell'atto traslativo ricorrono le condizioni
"prima casa" (si veda Circ. 44/E del 7 maggio
2001).
6.2. Donazioni
Diversamente dalle successioni mortis causa, in relazione
alle quali l'imposta è soppressa e si applicano
solo le imposte ipotecarie e catastali, il trattamento
riservato ai fini tributari alle donazioni e alle
altre liberalità inter vivos richiede ulteriori
valutazioni, in quanto, nonostante la soppressione
dell'imposta sulle successioni e donazioni, trovano
applicazioni altre imposte determinabili, oltre che
sulla base del tipo di beni donati, anche in funzione
del valore dei beni e del grado di parentela che intercorre
tra donante e donatario.
La soppressione dell'imposta di donazione, operata
dal comma 1 dell'articolo 13 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, fa sì che le donazioni di immobili
non scontino più la relativa imposta.
Tuttavia, i trasferimenti di beni e diritti per donazione
o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia
pura e semplice agli stessi, a ". favore di soggetti
diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e
dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti
alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili
per le operazioni a titolo oneroso se il valore della
quota spettante a ciascun beneficiario, è superiore
all'importo di 350 milioni di lire ". In definitiva,
quindi, i trasferimenti di beni e diritti per donazione
o altre liberalità tra vivi, compresa la rinuncia
pura e semplice agli stessi, sono assoggettati esclusivamente
alle imposte ipotecaria e catastale qualora ricorra
una delle seguenti condizioni:
. beneficiario è il coniuge, un parente in
linea retta o un altro parente fino al quarto grado;
. beneficiario è un soggetto diverso da quelli
elencati al punto precedente purchè il valore
dei predetti trasferimenti a suo favore non sia superiore
alla franchigia di euro 180.759,91, ovvero di euro
516.456,90 (se il beneficiario è un portatore
di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni)
(cfr. articolo 7, comma II-bis del Testo Unico Registro
dell'imposta sulle successioni e circolare n. 91/E
del 18 ottobre 2001). Nei casi in cui il beneficiario
sia un soggetto diverso dal coniuge, da un parente
in linea retta o da altro parente fino al quarto grado
ed il valore dei beni superi l'importo della franchigia
predetto il donatario deve corrispondere, oltre all'imposta
ipotecaria e catastale, anche l'imposta di registro,
calcolata sul valore della quota che eccede la franchigia.
Se l'acquisto ha ad oggetto un'abitazione che costituisca
per il beneficiario "prima casa" ai sensi
della disciplina dell'imposta di registro, le imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa,
come accade per gli acquisti mortis causa (art. 69
L. 342/2000).
Se, più in particolare, l'acquisto dell'immobile
con i requisiti "prima casa", è soggetto
anche all'imposta sui trasferimenti (registro), sul
valore che eccede la franchigia, l'imposta è
dovuta nella misura agevolata del 3 per cento (invece
del 7 per cento).
Nella circolare n. 44/E del 2001 già richiamata
è stato precisato che l'applicazione in misura
fissa dell'imposta ipotecaria e catastale per i trasferimenti
derivanti da successione o donazione (art. 69, comma
3, legge 342 del 2000) ". non preclude la possibilità
in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di
altra "casa di abitazione non di lusso",
di fruire dei benefici previsti dall'articolo 1, comma
1, quinto periodo, della tariffa (.), per la diversità
dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene
in regime agevolato".
Detta interpretazione va confermata anche a seguito
delle modifiche introdotte dall'articolo 13 della
legge n. 383 del 2001, con la precisazione, tuttavia,
che qualora l'acquirente dell'immobile a titolo gratuito
abbia versato l'imposta di registro in misura agevolata,
l'agevolazione non può essere ulteriormente
accordata.
Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che riceva in
donazione da un estraneo una casa di abitazione non
di lusso, per la quale fruisca dell'agevolazione "prima
casa" di cui all'articolo 1 della tariffa, parte
prima, punto 5 (imposta di registro del 3 per cento,
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa). In
tal caso, il donatario non potrà fruire nuovamente
del regime agevolato neanche nel caso di compravendita
di altra casa di abitazione, ciò in quanto
i presupposti che legittimano il regime di favore
nei due acquisti (donazione e compravendita) sono
gli stessi.
7. PERTINENZE
L'articolo 817 del codice civile stabilisce che: "Sono
pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio
o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario
della cosa principale o da chi ha un diritto reale
sulla medesima".
Il rapporto pertinenziale tra due beni ricorre, quindi,
in presenza dei seguenti presupposti: . presupposto
oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale
a servizio o ad ornamento intercorrente fra un bene
e un altro di maggior importanza (c.d. bene principale)
per il miglior uso di quest'ultimo; . presupposto
soggettivo, ossia la volontà del proprietario
della cosa principale o di chi sia titolare di un
diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza
in un rapporto di strumentalità funzionale
con la cosa principale.
Inoltre, in base al successivo articolo 818 del codice
civile, se non diversamente disposto, alle pertinenze
si applica lo stesso regime giuridico stabilito per
la cosa principale.
Il principio civilistico trova applicazione anche
ai fini fiscali:
l'articolo 21, comma 3, del TU Registro, stabilisce
che "le pertinenze sono in ogni caso soggette
alla disciplina prevista per il bene al cui servizio
o ornamento sono destinate". Inoltre, anche in
tema di agevolazioni prima casa, il comma 3 della
nota II-bis, dell'articolo 1 della tariffa, parte
prima, del Testo Unico Registro, dispone che l'agevolazione
"prima casa", ricorrendo le condizioni di
cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, spetta
pure per l'acquisto ". anche se con atto separato,
delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera
a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente
a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari
classificate o classificabili nelle categorie catastali
C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse,
rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte),
che siano destinate di fatto in modo durevole a servizio
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato".
L'agevolazione in esame, quindi, si applica limitatamente
a ciascuna pertinenza classificata nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, anche se detta pertinenza
è situata in prossimità dell'abitazione
principale, purchè la stessa risulti destinata
in modo durevole al servizio della casa di abitazione
(cfr. circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, punto 2.2.2,
e circolare n. 1 del 2 marzo 1994, cap. 1, paragrafo
IV, punto 3).
Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), della
nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al Testo Unico Registro, devono ricorrere
anche nell'ipotesi in cui le pertinenze siano state
acquistate con atto separato, qualora le stesse siano
destinate "in modo durevole a servizio o ad ornamento"
dell'abitazione principale per il cui acquisto si
è già beneficiato dell'agevolazione.
L'agevolazione in parola non si applica qualora la
pertinenza non possa essere oggettivamente destinata
in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione
principale, circostanza, quest'ultima, che normalmente
ricorre, ad esempio, qualora il bene pertinenziale
è ubicato in un punto distante o addirittura
si trovi in un comune diverso da quello dove è
situata la "prima casa".
7.2. Acquisto a titolo gratuito di pertinenza successivo
a quello dell'abitazione agevolata
La fattispecie in esame è quella del contribuente
che, dopo aver acquistato a titolo gratuito un'abitazione
avvalendosi delle agevolazioni "prima casa",
acquisti, sempre a titolo gratuito, una pertinenza.
Al riguardo, analogamente a quanto avviene per l'acquisto
delle pertinenze a titolo oneroso, anche l'acquisto
di una pertinenza a titolo gratuito gode dell'agevolazione
di cui all'articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre
2000, n. 342, in base al quale "Le imposte ipotecaria
e catastale sono applicate nella misura fissa per
i trasferimenti della proprietà di case di
abitazione non di lusso e per la costituzione o il
trasferimento di diritti immobiliari relativi alle
stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando,
in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità
di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistono
i requisiti e le condizioni previste in materia di
acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma
1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata
al Testo Unico Registro delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131".
Ciò premesso, tenuto conto dell'espresso rinvio
operato dal predetto articolo 69 al Testo Unico Registro,
consegue che anche alle successioni e alle donazioni
si applicano le previsioni della nota II-bis dell'art.
1 e, di conseguenza, il comma 3 di detta nota secondo
il quale "le agevolazioni di cui al comma 1 sussistendo
le condizioni di cui alla lettera a), b) e c) del
medesimo comma, spettano per l'acquisto, anche se
con atto separato, delle pertinenze dell'immobile
di cui alla lettera a)".
In definitiva, il regime agevolato previsto per gli
acquisti a titolo gratuito di case di abitazione è
esteso anche alle pertinenze qualora ricorrano i requisiti
e le condizioni di cui alla nota II-bis in esame.
7.3. Cessione di terreni non graffati
Un'ulteriore questione riguarda i terreni "non
graffati" all'immobile agevolato, in quanto iscritti
autonomamente nel catasto terreni ed, in particolare,
la possibilità che essi possano costituire
pertinenza di un'abitazione che abbia fruito dell'agevolazione
"prima casa" e, quindi, di avvalersi anch'essi
dello stesso beneficio fiscale.
Al riguardo si osserva che per godere dell'agevolazione
in esame le "aree scoperte" pertinenziali,
così classificabili ai sensi dell'articolo
817 del codice civile (cfr. circolare 19/E del 2001
punto 2.2.2), devono risultare altresì censite
al catasto urbano unitamente al bene principale.
Ai fini dell'agevolazione fiscale in questione, un'area
che sia autonomamente censita al catasto terreni non
può considerarsi "pertinenza" di
un fabbricato urbano, anche se durevolmente destinata
al servizio dello stesso. Peraltro, l'area pertinenziale
è soggetta ai limiti di cui all'articolo 5
del D.M. 2 agosto 1969, secondo cui si ponderano abitazioni
di lusso "le case . aventi come pertinenza un'area
scoperta della superficie di oltre sei volte l'area
coperta". Ne discende, quindi, che l'area scoperta
è una pertinenza della casa non di lusso solo
se non superi i limiti indicati dal citato articolo
5 del D.M. 2 agosto 1969.
8. CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA
PRIMA CASA
L'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 attribuisce
un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta
di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al
precedente acquisto che abbia fruito dell'agevolazione
"prima casa". Il riconoscimento di tale
credito d'imposta è a favore di coloro che
acquistano "entro un anno dall'alienazione dell'immobile
per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata
ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul
valore aggiunto per la prima casa, un'altra abitazione
non di lusso, in presenza delle condizioni di cui
alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte
prima, allegata al Testo Unico Registro dell'imposta
di registro" (Circ. 19/E del 2001, par. 1.1.)
Il credito d'imposta attribuito dalla legge n. 448
del 1998 ha carattere personale e spetta ai contribuenti
che provvedono ad acquisire un'altra casa di abitazione
non di lusso "a qualsiasi titolo", entro
un anno dalla vendita dell'immobile per il quale si
è fruito del regime di favore, sia ai fini
dell'imposta di registro che ai fini dell'iva.
Stante la formulazione della norma attributiva del
credito d'imposta, è possibile pertanto fruirne
sia per gli acquisti a titolo oneroso che per i trasferimenti
a titolo gratuito disposti per atto di donazione.
Il credito d'imposta compete anche nell'ipotesi in
cui un soggetto acquisti un'altra abitazione mediante
appalto o permuta, considerando che la legge in commento
prevede che l'acquisto del nuovo immobile possa avvenire
a qualsiasi titolo (cfr. circolare n. 19/E del 1ª
marzo 2001). Nel caso del contratto di appalto, come
precisato nella menzionata circolare 19/E del 2001,
per fruire del credito d'imposta è necessario
che il contratto, nel quale deve essere dichiarato
il possesso dei requisiti che consentono l'applicazione
del beneficio, sia redatto in forma scritta e registrato.
Per fruire del credito d'imposta è necessario
che l'acquisto della prima casa di abitazione, oggetto
della successiva vendita, sia avvenuto a titolo oneroso.
Pertanto, non godrà del beneficio in esame
l'alienazione di un'abitazione pervenuta al venditore
per atto di donazione o di successione per la quale
sia stata corrisposta l'imposta sulle successioni
e donazioni, ancorchè a suo tempo il donante
o il de cuius l'abbia acquistata avvalendosi dell'agevolazione
"prima casa". Tale conclusione è
motivata dall'espresso riferimento recato dall'articolo
7, comma 1, della legge n. 448 del 1998, all'imposta
di registro e all'IVA corrisposta in relazione al
precedente acquisto agevolato, quale presupposto per
l'attribuzione del credito d'imposta.
La predetta regola subisce, però, un'eccezione
nell'ipotesi in cui il destinatario del trasferimento
di beni e diritti per donazione o altra liberalità
tra vivi (compresa la rinuncia pura e semplice agli
stessi) sia un soggetto diverso dal coniuge, dal parente
in linea retta o da quello entro il quarto grado,
ed il valore della quota spettante a ciascun beneficiario
sia superiore all'importo di euro 180.759,91 (350
milioni di lire). In tal caso, infatti, ai sensi dell'articolo
13 della legge n. 383 del 2001, detti atti sono soggetti
". alle imposte sui trasferimenti ordinariamente
applicabili per le operazioni a titolo oneroso.".
Ne consegue che in questa ipotesi l'atto di trasferimento
sconta l'imposta di registro, ancorchè nella
misura ridotta qualora il beneficiario, sussistendone
le condizioni, renda in atto le dichiarazioni previste
nella richiamata nota II-bis.
In caso di successiva vendita e riacquisto entro un
anno di altra "casa di abitazione non di lusso",
l'acquirente, ancorchè abbia ricevuto l'immobile
per donazione o successione, potrà avvalersi
del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della
legge n. 448 del 1998.
Riassumendo quanto precisato in precedenza, come già
ricordato peraltro nella Circolare 19/E del 2001,
il credito d'imposta in esame non spetta nelle seguenti
ipotesi:
- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile
con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire
del beneficio "prima casa";
- se l'immobile alienato sia pervenuto al contribuente
per successione o donazione, salvo quanto in precedenza
precisato;
- se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti
"prima casa" di cui alla nota II bis dell'articolo
1 della Tariffa del T. U.registro;
- se il contribuente è decaduto dall'agevolazione
prima casa in relazione al precedente acquisto, in
quanto ciò comporta automaticamente, oltre
al recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni,
anche il recupero del credito eventualmente fruito.
Per fruire del credito d'imposta è necessario
che il contribuente manifesti la propria volontà
nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando
se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta
di registro dovuta per lo stipulando atto.
Pertanto, l'atto di acquisto del nuovo immobile deve
contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla
nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima,
lettere b) e c), del Testo Unico Registro, l'espressa
richiesta del beneficio in argomento con l'indicazione
degli elementi necessari per la determinazione del
suddetto credito.
L'importo del credito è commisurato all'ammontare
dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta sul
primo acquisto agevolato e non può essere superiore
all'imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione
al secondo acquisto.
9. Atto integrativo
Merita una breve riflessione, infine, l'ipotesi in
cui le dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni
di legge per fruire dell'agevolazione in esame non
siano state rese nell'atto di compravendita, bensì
in uno specifico atto integrativo che rechi le predette
dichiarazioni.
In passato sull'argomento si è espressa la
Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette
sugli Affari, che con la risoluzione del 25 luglio
1986, n. prot. 220478, ha fatto presente che ".
sebbene l'atto integrativo (rectius atto di rettifica)
. tragga spunto dalla dichiarazione di parte intesa
a conseguire i benefici in argomento, non può
negarsi al predetto documento la natura di atto notarile
che, per dichiarazione dello stesso pubblico ufficiale
rogante, si integra con il precedente rogito.".
Con la predetta risoluzione, quindi, è stata
riconosciuta la possibilità di integrare anche
successivamente l'atto di compravendita qualora nello
stesso non sia stata resa la dichiarazione prescritta
dalla legge per avvalersi dell'agevolazione "prima
casa".
In conclusione, deve riconoscersi la possibilità
che, con atto successivo il richiedente renda le dichiarazioni
previste dalla legge ed erroneamente omesse nell'atto
di acquisto. Ciò che conta per l'applicazione
del beneficio fiscale in parola è che la dichiarazione
di sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi
al momento della stipula dell'atto di trasferimento
sia resa in atto integrativo redatto secondo le medesime
formalità giuridiche. Riconosciuta la possibilità
che l'originario atto di compravendita possa essere
integrato delle dichiarazioni necessarie a fruire
del regime di favore, consegue che, anche l'atto con
il quale si acquista una nuova abitazione dopo l'alienazione
della "prima casa" precedentemente acquistata
con i benefici, possa essere integrato degli elementi
richiesti per ottenere l'agevolazione e della relativa
documentazione. Pertanto, in tal caso, non è
preclusa la spettanza del credito d'imposta di cui
all'articolo 7 della legge n. 448 del 1998, sempre
che il contribuente sia in possesso della documentazione
comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti
(cfr. risoluzione 12 marzo 2002, n. 84/E).
La possibilità di richiedere l'applicazione
del regime agevolato "prima casa" attraverso
la presentazione di un atto successivo "integrativo"
era già stata riconosciuta in ordine alla tassazione
delle sentenze che accertano l'acquisto per usucapione
della proprietà di beni immobili o di diritti
reali di godimento. Infatti, con la Circolare 16 ottobre
1997, n. 267 la scrivente, riconoscendo la possibilità
di applicare l'agevolazione prima casa in sede di
tassazione della sentenza dichiarativa dell'usucapione,
sotto il vigore del D.L. 20 maggio 1993, n. 155 (possibilità
oggi non più consentita in base alle nuove
disposizioni in materia di agevolazione "prima
casa") aveva precisato che l'agevolazione poteva
essere richiesta dal contribuente mediante integrazione
dell'atto giudiziario, con dichiarazione autenticata
nelle firme.
ALLEGATO n. 1 (alla circolare n . /E, del .) Ministero
dei Lavori Pubblici-
Decreto del 02/08/1969 Caratteristiche delle abitazioni
di lusso
Art. 1 - Caratteristiche abitazioni di lusso.
Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti
urbanistici, adottati od approvati, a "ville",
"parco privato" ovvero a costruzioni qualificate
dai predetti strumenti come "di lusso".
Art. 2 - Caratteristiche delle abitazioni di lusso.
Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli
strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono
una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari
e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori
a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in
esse siano consentite costruzioni residenziali.
Art. 3 - Caratteristiche delle abitazioni di lusso.
Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano
cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su
lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore
a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita
ai fabbricati.
Art. 4 - Abitazioni dotate di piscina 80 mq.
Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno
80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo
drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
Art. 5 Costruzioni aventi come pertinenza un'area
scoperta della superficie di oltre sei volte l'area
coperta. Le case composte di uno o più vani
costituenti unico alloggio padronale aventi superficie
utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi,
le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto
macchine) ed eventi come pertinenza un'area scoperta
della superficie di oltre sei volte l'area coperta.
Art. 6 - Unità immobiliari con superficie utile
complessiva superiore a 240 mq. Le singole unità
immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore
a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine,
le soffitte, le scale e posto macchine).
Art. 7 - Abitazioni su aree destinate all'edilizia
residenziale.
Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti
fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia
residenziale, quando il costo del terreno coperto
e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo
della sola costruzione.
Art. 8 - Abitazioni che hanno 4 caratteristiche della
tabella del presente .
ra quelle della tabella allegata al presente decreto.
Art. 9 -Entrata in vigore (... Omissis...)
Art. 10 - Applicazione DM 4-12-1961. (... Omissis...)
Art. 11 - Precisazione della destinazione urbanistica
da parte dei comuni.
(... Omissis...)
Tabella delle caratteristiche
Specificazione delle caratteristiche
a) Superficie dell'appartamento. Superficie utile
complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo
terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto
macchine.
b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi
Quando la loro superficie utile complessiva supera
mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare
urbana.
c) Ascensori Quando vi sia più di un ascensore
per ogni scala, ogni ascensore in più conta
per una caratteristica se la scala serve meno di 7
piani sopraelevati.
d) Scala di servizio Quando non sia prescritta da
leggi, regolamenti o imposta a necessità di
prevenzione di infortuni od incendi.
e) Montacarichi o ascensore di servizio Quando sono
a servizio di meno di 4 piani.
f) Scala principale a) con pareti rivestite di materiali
pregiati per un'altezza superiore a cm 170 di media;
b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo
pregiato.
g) Altezza libera netta del piano Superiore a m. 3,30
salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime
superiori.
h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna
a) in legno pregiato o massello e lastronato; b) di
legno intagliato, scolpito o intarsiato; c) con decorazioni
pregiate sovrapposte od imprese.
i) Infissi interni Come alle lettere a), b), c) della
caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro
superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per
cento) della superficie totale.
l) Pavimenti Eseguiti per una superficie complessiva
superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie
utile totale dell'appartamento: a) in materiale pregiato;
b) con materiali lavorati in modo pregiato.
m) Pareti Quando per oltre il 30% (trenta per cento)
della loro superficie complessiva siano: a) eseguite
con materiali e lavori pregiati; b) rivestite di stoffe
od altri materiali pregiati.
n) Soffitti Se a cassettoni decorati oppure decorati
con stucchi tirati sul posto dipinti a mano, escluse
le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
o) Piscina Coperta o scoperta, in muratura, quando
sia a servizio di un edificio o di un complesso di
edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
p) Campo da tennis Quando sia a servizio di un edificio
o di un complesso di edifici comprendenti meno di
15 unità immobiliari.
ALLEGATO n. 2 (alla circolare n ... /E, del .............)
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - Tariffa Parte Prima
Articolo 1: Se il trasferimento ha per oggetto case
di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui
alla nota II-bis)...........................................................3%
II-bis) 1.Ai fini dell'applicazione dell'aliquota
del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso
della proprietà di case di abitazione non di
lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda
proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti
condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune
in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto
mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso,
in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività
ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro,
in quello in cui ha sede o esercita l'attività
il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui
l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero,
che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio
italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza
nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato
deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente
nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari
di non essere titolare esclusivo o in comunione con
il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio
del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari
di non essere titolare, neppure per quote, anche in
regime di comunione legale su tutto il territorio
nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa
di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal
coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo
ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile
1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma
2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo
5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992,
n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n.
293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge
24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e
3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo
1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992,
n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16
del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento
in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere
effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche
in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni
di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui
alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano
per l'acquisto, anche se con atto separato, delle
pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a).
Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad
una per ciascuna categoria, le unità immobiliari
classificate o classificabili nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della
casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente articolo
prima del decorso del termine di cinque anni dalla
data del loro acquisto, sono dovute le imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria,
nonchè una sovrattassa pari al 30 per cento
delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro
presso cui sono stati registrati i relativi atti deve
recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità
pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base
all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni
e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota
agevolata aumentata del 30 per cento. Sono dovuti
gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo
55 del presente Testo Unico Registro. Le predette
disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente,
entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato
con i benefici di cui al presente articolo, proceda
all'acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazione principale.
ALLEGATO N. 3 (alla circolare n ... /E, del .............)
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Testo Unico Registro delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Art. 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte
in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti
stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato
di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato
di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del
figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini
professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale
o economica anche ai fini della concessione dei benefici
di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del
codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato
e categoria di pensione; t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative
all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese
quelle attestate nel foglio matricolare dello stato
di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali
e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario
di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile; ee) di
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento
e di non aver presentato domanda di concordato.
Allegato n. 4 (alla circolare n ... /E, del .............)
Articolo 9, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
Istituzione del catasto fabbricati
(Omissis)
3. Ai fini del riconoscimento della ruralità
degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati
o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa
devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto
titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario
del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo
conduce il terreno cui l'immobile è asservito
o dai familiari conviventi a loro carico risultanti
dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari
di trattamenti pensionistici corrisposti a conviventi
a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche
o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai
fini previdenziali;
b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione
dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di
un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti
attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato
o a tempo determinato per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto
della normativa in materia di collocamento ovvero
dalle persone addette all'attività di alpeggio
in zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito
deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri
quadrati ed essere censito al catasto terreni con
attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno
siano praticate colture specializzate in serra o la
funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il
terreno è ubicato in comune considerato montano
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto
a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività
agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare
superiore alla metà del suo reddito complessivo,
determinato senza far confluire in esso i trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività
svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato
in comune considerato montano ai sensi della citata
legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante
da attività agricole del soggetto che conduce
il fondo deve risultare superiore ad un quarto del
suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione
del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti
che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA
si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero
dall'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche
delle unità immobiliari urbane appartenenti
alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche
di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo
13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
non possono comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere
rurale alle costruzioni strumentali alle attività
agricole di cui all'articolo 29 del Testo Unico Registro
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale
alle costruzioni strumentali all'attività agricola
destinate alla protezione delle piante, alla conservazione
dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine,
degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione,
nonchè ai fabbricati destinati all'agriturismo.
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3,
si considera rurale anche il fabbricato che non insiste
sui terreni cui l'immobile è asservito, purchè
entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in
comuni confinanti.
Fonte: www.confappi.it
- 17/08/2005 |
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