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| Informativa sulla privacy...entra |
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| Ubi Maior ti aiuta nella ricerca della casa anche rendendo sicura la necessaria liquidità per pagarla...entra |
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| Grazie alle migliori convenzioni con i più importanti istituti di Credito...entra |
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| Tanti vantaggi ed opportunità garantite dalle numerose convenzioni stipulate da Ubimaior...entra |
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| Vivi in un Castello sulle splendide Colline Pisane...entra |
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| Un'offerta esclusiva di immobili di nuova costruzione o in ristrutturazione...entra |
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| Scopri le attività di comunicazione svolte da Ubi Maior...entra |
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| Scopri la certificazione di conformità dell’immobile
(casa, ufficio, capannone ecc.) di tipo urbanistico
e catastale...entra |
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| Un esperto a vostra disposizione per tutte le problematiche legate al mondo della casa...entra |
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Siamo lieti di comunicare un evento
importante per la nostra Rete, che darà fin da subito
vantaggi a tutti i “Clienti Ubi Maior”.
Come già segnalato a pag. 3, inizia una collaborazione
stretta fra Ubi Maior e la UPPI Pisa (Unione dei Piccoli
Proprietari Immobiliari), vero e proprio faro per tutti coloro
che posseggono un immobile e desiderino essere sempre aggiornati
e in linea con le normative.
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L’associazione ha in Pisa uno
dei rappresentanti più importanti a livello nazionale,
il Professor Gian Vincenzo Tortorici, avvocato,
autore di libri e pubblicazioni nel campo immobiliare che diventano
sempre dei best-sellers, collaboratore delle più importanti
riviste di settore e di quotidiani (come il Sole 24 Ore) e,
da oggi, anche della nostra Rete di Agenzie. Il Professor
Tortorici risponderà da queste pagine e dal nostro sito
a tutte le questioni che i lettori vorranno porgli.
Ubi Maior da parte sua, grazie a questa convenzione, offrirà
alla propria clientela l’iscrizione alla UPPI, che ha
sede a Pisa in via Manzoni 25; così i “Clienti
Ubi Maior” potranno ottenere dalla stessa Associazione
non solo informazioni, ma anche tutela.
I più attenti fra i nostri lettori già avevano
potuto cogliere questo aspetto della nostra Rete, essendo la
nostra pubblicazione ed il nostro sito sempre prodigo di notizie
e novità legislative, ma così come recita il motto
che da cui abbiamo tratto il nostro logo “Ubi Maior Minor
Cessat” è e sempre sarà un onore cedere
la parola a chi più di noi può meglio argomentare.
Un caloroso benvenuto quindi al nostro Nume Tutelare, mentre
attendiamo tutti i vostri quesiti, ai quali saremo lieti di
rispondere. Potete inviarli scrivendo a esperto@ubimaiorcasa.it oppure telefonando al numero verde 800.915.717;
infine inviarli per posta (o consegnarli personalmente) presso
tutti i nostri uffici. |
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| Le domande e le risposte |
Ci scrive il Signor Gennaro da Napoli: Nel 2000 ho ricevuto una comunicazione della Sovrintendenza riguardante alcuni lavori da effettuare nell’unità immobiliare. Per suddetti lavori la Sovrintendenza ha preteso la preventiva comunicazione visto appunto che l’appartamento era vincolato e sottoposto a tutela. Io ho quindi praticato per l’annualità 2000 la
deduzione ICI dovuta per gli appartamenti storici e tutelati, però il decreto è stato poi firmato nel 2001 e quindi per l’anno 2000 l’ufficio ICI mi richiede il pagamento completo e non ridotto. Vorrei oppormi e quindi Le chiedo se ciò è possibile e se posso avere qualche spe-ranza appellandomi ai giudici di pace. Grazie per la risposta. |
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Risponde l’Esperto Avv. Gian Vincenzo Tortorici > Mi riferisco al quesito posto dal sig. Gennaro per significarVi che purtroppo la normativa fiscale vale esclusivamente per il futuro e non è mai retroattiva.
Per tale motivo, indipendentemente dalle richiesta della Sovrintendenza, che può giu-stificare sempre la Sua pretesa sotto il profilo della tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale, l’agevolazione ICI è dovuta solo ed esclusivamente nel momento in cui la normativa è in vigore. Pertanto, per l’anno 2000 il sig. Gennaro non può godere di alcuna detrazione. |
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| Ci scrive la sig.ra Graziella: Abito in una casa d’epoca di solo due piani. Bellissima! La signora del piano di sotto ha avuto il permesso dal Comune di ristrutturare la copertura del terrazzo sottostante al mio appartamento. Con una lettera, io chiedevo al Comune di far rispettare le misure dell’altezza di questo nuovo tetto [...] Purtroppo, anche dopo aver visionato il progetto, e fatto le richieste al responsabile dell’ufficio tecnico, il lavoro è stato eseguito con le stesse misure di prima. Ho il tetto che mi entra in casa. Davvero non posso più protestare? |
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| Risponde l’Esperto Avv. Gian Vincenzo Tortorici > Certamente nella ristrutturazione di un balcone o terrazzo di proprietà esclusiva che preveda una copertura, al di là delle normative urbanistiche che devono essere rispettate, vale a dire la realizzazione conforme al progetto presentato, certamente la disposizione civilistica non deve essere violata. Per tale motivo qualora il tetto realizzato dalla condomina sottostante non fosse a distanza legale dalla sua finestra e dal suo affaccio, può tranquillamente chiedere la riduzione in pristino dei luoghi con conseguente abbattimento della tettoia realizzata, pur se assentita dal Comune. |
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| Ci scrive il sig. Domenico > La mia domanda riguarda la ripartizione dei millesimi di lavori di impermeabilizzazione e rifacimento della pendenza di una terrazza a livello di proprietà dell’inquilino che possiede tutto l’ultimo piano dello stabile, tale terrazza funge da tetto ad un paio di appartamenti sottostanti [...]. |
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| Risponde l’Esperto Avv. Gian Vincenzo Tortorici > La ripartizione delle spese del rifacimento della terrazza a livello va ripartita in funzione della superficie effettivamente coperta delle singole unità immobiliari sottostanti al lastrico stesso e non per il valore millesimale dell’appartamento, in quanto può verificarsi una situazione per cui alcuni alloggi possono essere coperti soltanto per una o due stanze e non per l’intera unità immobiliare. Il proprietario del lastrico solare che già paga 1/3 della quota della spesa che inerisce all’impermeabilizzazione del lastrico medesimo e a tutti i lavori conseguenti a tale impermeabilizzazione (ad esempio, disfacimento e ricostituzione della pavimentazione sopra la guaina impermeabilizzante) non partecipa alla spesa dei 2/3 competenti alle sottostanti porzioni del fabbricato coperte dal lastrico, a meno che non vi siano parti comuni dell’edificio condominiale, ad esempio un androne, in proporzione dei millesimi di proprietà confrontati con la superficie dell’androne medesimo. |
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| Buongiorno, mi chiamo Monica, devo costruire una casa sul terreno dei miei genitori (mi faranno una donazione). Volevo sapere se poi, quando costruisco la casa, dovrà essere intestata esclusivamente a me o può essere intestata anche a mio marito.[...]. |
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Risponde l’Esperto Avv. Gian Vincenzo Tortorici > In merito al quesito di cui all’oggetto, preciso che il terreno che sarà donato alla figlia rimarrà bene personale della stessa, anche se, nel momento in cui verrà fatta la donazione, il donatario abbia già contratto matrimonio ed i coniugi siano in regime di comunione legale.
In merito alla casa che dovrà essere costruita, invece, occorre fare una distinzione per l’ipotesi in cui i coniugi siano in comunione legale: a) - qualora il denaro occorrente per la costruzione dell’immobile venisse donato dai genitori di uno dei due coniugi, ci troveremo in presenza di una ipotesi di donazione “indiretta” dell’immobile stesso. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 179 lett. b) c.c., l’immobile non rientrerà nel regime della comu-nione legale tra i coniugi e sarà bene personale del solo donatario;
b) - qualora, invece, il denaro occorrente per la costruzione dell’immobile fosse costituito da denaro familiare, non donato da terzi, la casa sarà assoggettata al regime della comunione legale tra i coniugi e quindi sarà di proprietà di entrambi. |
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| Se devi avviare una nuova attività imprenditoriale rivolgiti alla sezione di mediazione creditizia di Ubi Maior...entra |
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| Avere una valutazione puntuale e professionale del proprio immobile può significare venderlo prima e meglio... |
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| Un'assistenza professionale nella stipula dei contratti vuol dire sicurezza |
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